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Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione RAS - Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica, a firma del Direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale n°1380 (prot. n°46979) del 4.10.2023; di tutti gli atti connessi e, segnatamente, della nota di quest'ultimo Servizio prot. n°11634 in data 7.3.2023; di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto ed in particolare del provvedimento -ove esistente- di diniego della sanatoria di cui alla pratica c.u. SUAPE 33823/2018 da parte del Comune di Cagliari.

Giustizia amministrativa202300912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego regionale di accertamento della compatibilità paesaggistica e conseguente diniego comunale dell’accertamento di conformità per un fabbricato amovibile adibito a mensa, spogliatoi e servizi per il personale portuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima e autorizzata alla realizzazione di un fabbricato amovibile destinato a mensa, spogliatoi, servizi igienici, bagni e docce per i dipendenti, aveva chiesto al Comune l’accertamento di conformità urbanistica. Il procedimento si era concluso con il diniego comunale, fondato sul diniego regionale di compatibilità paesaggistica. Il Servizio regionale aveva ritenuto l’opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, relativo alla fascia di 300 metri dalla linea di battigia, nonché in ambiti tutelati dal Piano paesaggistico regionale, e aveva escluso l’accertamento postumo poiché l’intervento aveva creato nuova superficie utile e nuovo volume. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, errore manifesto e sviamento, sostenendo che il manufatto distasse oltre 2.000 metri dalla battigia naturale, che le zone umide fossero oltre la fascia di tutela e che l’oasi faunistica non imponesse specifici limiti né richiedesse l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica e paesaggistica, sostenendo che l’area portuale fosse disciplinata dal Piano regolatore portuale, che l’opera fosse consentita dalla relativa disciplina, che le zone portuali fossero escluse dal vincolo paesaggistico previsto dal PPR e che l’art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994 assimilasse gli ambiti portuali alle zone omogenee B, ai fini dell’esclusione del vincolo costiero.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto decisivo che il manufatto fosse idoneo a creare nuovi volumi e superfici e, quindi, non fosse suscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre ritenuto provato, sulla base della documentazione e della cartografia prodotte dalla Regione, che l’opera ricadesse entro 300 metri dalla linea di riva artificiale del porto e fosse pertanto sottoposta al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. La documentazione della ricorrente, che misurava la distanza dalla sola linea di riva naturale, non è stata ritenuta idonea a confutare la cartografia regionale, riferita anche alla linea di riva artificiale costituita dalle opere marittime. Il TAR ha osservato che l’opera sarebbe risultata entro la fascia dei 300 metri anche considerando la sola banchina artificiale, senza computare lo spazio occupato dalle navi portacontainer. Essendo tale autonoma ragione sufficiente a sorreggere il diniego, sono state ritenute irrilevanti le contestazioni relative alle zone umide, all’oasi faunistica e agli altri ambiti di tutela: nei provvedimenti plurimotivati è sufficiente la legittimità di una delle autonome rationes decidendi. Sono state inoltre ritenute irrilevanti le doglianze relative all’art. 19, comma 3, delle NTA del PPR, perché tale disposizione non costituiva la base normativa del provvedimento impugnato. È stata esclusa anche la rilevanza dell’art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2023, per l’incidenza unilaterale sulla pianificazione paesaggistica e per l’arretramento della tutela delle aree costiere. Le argomentazioni fondate sulla natura portuale e sulla presenza di opere già realizzate non hanno potuto superare l’applicazione del vincolo paesaggistico ex lege. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità fattuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

    fascia dei 300 m dalla linea di battigia del mare

    Il vincolo paesaggistico costiero opera anche nell’area portuale oggetto di causa, poiché l’opera ricade entro 300 metri dalla linea di riva artificiale individuata considerando le opere marittime.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    non consente l’accertamento dei lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che hanno determinato creazione di superfici utili e/o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non è ammesso per opere che abbiano creato nuovi volumi o superfici utili.

  • art. 17, comma 3, lett. g), NTA del PPR

    zone umide, laghi naturali e invasi artificiali e territori contermini per una fascia di 300 m dalla linea di battigia

    La disposizione è richiamata nel diniego regionale quale ulteriore ambito di tutela, ma il TAR non ne esamina la fondatezza perché considera sufficiente la distinta ragione fondata sul vincolo costiero ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.

  • art. 19, comma 3, NTA del PPR

    Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali: (…) c) le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte

    La questione relativa all’esclusione delle zone portuali non è rilevante nel caso deciso, perché la disposizione non costituisce il fondamento del provvedimento impugnato e comunque non supera l’applicazione del vincolo legale costiero.

  • art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994

    La disposizione, che assimilava gli ambiti portuali alle zone territoriali omogenee B ai fini dell’esclusione dal vincolo paesaggistico costiero, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2023.

  • sentenza Corte costituzionale 23 gennaio 2023, n. 6

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994 è fondata sul contrasto con la tutela della pianificazione paesaggistica e sull’arretramento della protezione del bene paesaggistico derivante dall’assimilazione tra zone portuali e zone urbane di completamento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, la fascia dei 300 metri può essere determinata prendendo in considerazione anche la linea di riva artificiale costituita da banchine e altre opere marittime, non soltanto la linea di riva naturale.
  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 non è consentito per interventi che abbiano determinato la creazione di nuova superficie utile o di nuovo volume.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificatrici, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e determina il rigetto del ricorso, rendendo irrilevanti le censure riferite alle ulteriori rationes decidendi.
  • La presenza di un’area portuale e la conformità dell’intervento alla pianificazione portuale non escludono, di per sé, l’applicazione del vincolo paesaggistico costiero previsto direttamente dalla legge.
  • La disciplina che sottrae unilateralmente gli ambiti portuali al vincolo paesaggistico costiero, incidendo sulla pianificazione paesaggistica e determinando un arretramento della tutela, è costituzionalmente illegittima.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi edilizi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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