Cassazione Civile, Ordinanza n. 27034/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da due spedizioni internazionali di carichi di ciabattato di gomma dal porto di Catania a Busan. Il ricorrente aveva agito sostenendo di dover corrispondere solo parzialmente le fatture emesse dalla società di spedizioni, perché nei corrispettivi erano stati inseriti costi di deposito prolungato dei container in porto, ritenuti conseguenza di un comportamento non professionale della controparte. La società convenuta aveva resistito alla domanda e, in via riconvenzionale, chiesto il pagamento delle somme residue. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di documenti e fatti storici relativi alla legittimazione passiva e alla titolarità del rapporto, sostenendo che dalle polizze di carico e dalla corrispondenza emergesse che il soggetto di riferimento fosse un terzo; (2) violazione degli artt. 81 c.p.c., 1737 e 1218 c.c. e 2697 c.c. sulla titolarità passiva e sull’onere della prova, assumendo che in caso di domanda di accertamento negativo del debito spettasse alla controparte dimostrare la propria titolarità del rapporto; (3) omesso esame di ulteriori documenti e fatti relativi alla pretesa inerzia della società convenuta e alla permanenza dei container; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito malgoverno del principio di non contestazione; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ricostruito il rapporto come intercorrente direttamente tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, secondi e quinti motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, contestando la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d’appello sulla titolarità del rapporto e sulla corretta individuazione delle parti del rapporto di spedizione. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente richiamato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e deve essere allegata e provata dalla parte che la deduce, e che nel caso concreto aveva accertato che il rapporto era stato allegato come intercorso tra le parti in causa. I motivi terzo e quarto sono stati parimenti dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati riportati integralmente gli atti e i passaggi processuali asseritamente decisivi; inoltre, la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è stata ritenuta impropria, perché la sentenza impugnata aveva semplicemente valutato le prove secondo il prudente apprezzamento e aveva motivato logicamente sulla collaborazione della società convenuta nella gestione del problema doganale e sulla tempestiva comunicazione dei costi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
"Violazione dell’art.116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c."
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui è imposto; non è censurabile in cassazione la mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 360 n. 5 c.p.c.
"omesso esame di un fatto storico principale"
Il vizio è deducibile solo nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 81 c.p.c.
"combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 1737 e 1218 c.c."
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la titolarità passiva del rapporto dovesse essere scrutinata diversamente; la Corte ha però escluso la violazione, trattandosi di doglianza in sostanza meramente fattuale.
art. 1737 c.c.
"combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 1737 e 1218 c.c."
Richiamato in tema di rapporto di spedizione; la Corte non ha ravvisato errori di sussunzione nella qualificazione del rapporto.
art. 1218 c.c.
"combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 1737 e 1218 c.c."
Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa della controparte; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse violato la disciplina dell'inadempimento.
art. 2697 c.c.
"violato manifestamente il combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 1737 e 1218 c.c. ... e l’art. 2697 c.c. sulla distribuzione dell’onere della prova"
La Corte ribadisce che la titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte che la fa valere, salvo riconoscimento o difese incompatibili.
art. 115 c.p.c.
"Violazione dell’art. 115 c.p.c."
La violazione è ravvisabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando valuti in modo diverso prove legittimamente acquisite o faccia applicazione del principio di non contestazione.
art. 112 c.p.c.
"violazione dell’art. 112 c.p.c."
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mirava a contestare la ricostruzione del rapporto operata dal giudice di merito.
art. 700 c.p.c.
"ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9 agosto 2010"
Richiamato solo come documento tra quelli che il ricorrente assumeva non esaminati; non ha assunto autonoma rilevanza decisoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
"La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c."
Norma processuale utilizzata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"sussistenza ... dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare censure formalmente rubricate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio attiene al merito della controversia e costituisce elemento costitutivo della domanda; essa va allegata e provata dalla parte che la deduce, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili con la sua negazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi specifici: quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore legale non previsto; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia scelto di credere ad alcune risultanze piuttosto che ad altre.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una puntuale indicazione del fatto, della sua decisività e del suo effettivo dibattito processuale; non basta indicare genericamente documenti o stralci parziali degli atti senza riportarne il contenuto rilevante.
- Nel ricorso per cassazione valgono i principi di specificità e autosufficienza: la parte deve riportare con precisione i passi degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, pena l'inammissibilità.
- Se il giudice di merito motiva in modo coerente e logico sulla collaborazione della parte convenuta alla soluzione di un problema operativo e sulla tempestiva comunicazione dei costi sopravvenuti, la censura che richieda una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile.
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