Ordinanza n. 47/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. 0341126/22-08-2025 del 22 agosto 2025, reso dal funzionario responsabile dell’Area Tributi/SUAP del Comune di Villa Castelli, recante diniego sulla istanza di “INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FWA PRESSO UN SITO ESISTENTE DI ALTRO GESTORE ubicato in: VIA GIACOMO MATTEOTTI, 29 72029 VILLA CASTELLI (BR)”; - della comunicazione dei motivi ostativi resa dal Comune di Villa Castelli, protocollo REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0299806/21-07-2025, trasmessa il 21 luglio 2025; - ove occorra, della nota interlocutoria prot. n. 8315/P del 22 luglio 2025 resa dal Comune di Villa Castelli; - ove occorra, della Delibera di Giunta n. 11 del 16 gennaio 2025 del Comune di Villa Castelli, avente ad oggetto “installazione di stazioni radio base su aree di proprietà comunale -approvazione proposta di convenzione” e della medesima convenzione tra il Comune di Villa Castelli e INWIT; - nota del Comune di Villa Castelli, a firma dell’Avv. Antonio Nigro, del 10 settembre 2024 prot. 10694 (non conosciuta e richiamata per relationem); - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale relativo all'installazione di un impianto FWA presso un sito esistente di altro gestore, connessa comunicazione dei motivi ostativi e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il diniego adottato dal funzionario responsabile dell'Area Tributi/SUAP del Comune di Villa Castelli in relazione all'istanza per l'installazione di un impianto FWA presso un sito esistente di altro gestore. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi, una nota interlocutoria, una deliberazione della Giunta comunale concernente l'installazione di stazioni radio base su aree comunali e la relativa convenzione con un diverso gestore, oltre agli ulteriori atti presupposti e connessi. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione della ricorrente, sostenendo che il diniego risulta adottato unicamente nei confronti di Open Fiber S.p.A., soggetto diverso dalla società ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris, poiché non appariva infondata l'eccezione preliminare del Comune relativa al difetto di legittimazione della ricorrente: il provvedimento impugnato pare essere stato adottato esclusivamente nei confronti di Open Fiber S.p.A. Il Collegio ha quindi assorbito ogni valutazione sul periculum in mora, non essendo integrato il primo presupposto cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il difetto di fumus boni iuris ha reso superflua la valutazione del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando, a un sommario esame, emerga il difetto del fumus boni iuris; in tal caso il giudice può assorbire la valutazione del periculum in mora.
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo richiede che l'atto incida direttamente sulla posizione giuridica del soggetto ricorrente; quando il provvedimento risulta adottato nei confronti di un soggetto diverso, il difetto di legittimazione può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare.
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