Cassazione Civile, Ordinanza n. 11683/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine dall'assegnazione provvisoria, da parte di un comune, di un lotto inserito in un piano per insediamenti produttivi a favore di una società privata, previa corresponsione di un acconto sul prezzo e predisposizione di un progetto edilizio per la realizzazione di un opificio artigianale con impianto fotovoltaico. In seguito è emerso che il lotto risultava ancora di proprietà di un precedente soggetto e dunque non era trasferibile nei termini auspicati. La società ha agito per far accertare la responsabilità precontrattuale dell'ente, deducendo violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e chiedendo il risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo, nonché la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. Il giudice amministrativo ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario; la società ha eccepito la tardività del conflitto; il Procuratore Generale ha chiesto invece l'affermazione della giurisdizione amministrativa, sostenendo che la vicenda riguardasse poteri pubblicistici relativi alla realizzazione del PIP.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio, ha respinto l'eccezione di tardività del rilievo da parte del TAR e, nel merito, ha cassato la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Bari, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse una domanda di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, fondata sulla lesione dell'affidamento e sulla violazione di correttezza e buona fede, senza contestazione di atti autoritativi o esercizio di poteri pubblici; decisiva è stata anche la rinuncia della società all'assegnazione del lotto e la pretesa ormai limitata alla restituzione delle somme e al ristoro dell'interesse negativo. Le parti sono state rimesse dinanzi al giudice ordinario anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.
regolamento di giurisdizione
consente il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione deciso dalle Sezioni Unite
art. 37 c.p.c.
il giudice adito deve statuire sulla giurisdizione, non potendo investire direttamente le Sezioni Unite se non nei casi previsti
art. 59, comma 3, L. 69/2009
il regolamento d'ufficio può essere sollevato dal giudice successivamente investito tramite translatio iudicii, entro il termine previsto per la riassunzione
art. 11, comma 3, c.p.a.
il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice amministrativo solo entro la prima udienza di discussione effettiva della causa
art. 73 c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale
la questione rilevata d'ufficio va indicata in udienza; se emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva la decisione e assegna termine per memorie
art. 71, comma 3, c.p.a.
udienza per la discussione del ricorso
individua l'udienza di discussione come momento rilevante per la trattazione della causa ai fini del termine per il conflitto di giurisdizione
art. 133 c.p.a.
la Corte richiama i criteri di giurisdizione esclusiva amministrativa, ma esclude che ricorrano nella vicenda concreta
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
gli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa nella fase di formazione, conclusione ed esecuzione; qui però la lite è soltanto patrimoniale a valle dell'accordo
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
la giurisdizione esclusiva sui rapporti di concessione di beni pubblici non copre le mere pretese restitutorie/risarcitorie che non investono l'esercizio di poteri autoritativi
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamata dal P.G. come possibile fondamento della giurisdizione amministrativa in materia di pubblici servizi, ma non accolta dalla Corte
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
la giurisdizione esclusiva per urbanistica ed edilizia opera quando la controversia investe atti e provvedimenti sull'uso del territorio; nella specie la domanda è invece di responsabilità precontrattuale e restituzione
art. 103 Cost.
la giurisdizione esclusiva è legittima solo in materie determinate e quando la P.A. esercita, anche indirettamente, un potere pubblico
art. 1337 c.c.
la domanda è qualificata come azione di responsabilità precontrattuale per violazione di correttezza e buona fede nelle trattative
art. 2033 c.c.
la pretesa restitutoria viene ricondotta, in via descrittiva, alla ripetizione di indebito oggettivo delle somme versate
sentenza Corte cost. n. 204/2004
la giurisdizione esclusiva amministrativa è compatibile con la Costituzione solo se correlata all'esercizio di poteri pubblici e a materie determinate
sentenza Corte cost. n. 35/2010
la P.A. può agire come autorità anche tramite comportamenti, purché posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico
Cass., Sez. Un., n. 306/2013
nelle controversie su lotti PIP e assegnazioni di beni pubblici, quando la lite investe provvedimenti e convenzioni attuative del piano, opera la giurisdizione esclusiva amministrativa
Cass., Sez. Un., n. 6405/2010
gli atti e comportamenti della P.A. nella fase di realizzazione del PIP, fino al trasferimento del fondo, rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa
Cass., Sez. Un., n. 9151/2009
le convenzioni urbanistiche attuative dei PIP sono accordi sostitutivi di provvedimento, soggetti a giurisdizione esclusiva amministrativa
Cass., Sez. Un., n. 24419/2010
conferma la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alle convenzioni urbanistiche attuative
Cass., Sez. Un., n. 1713/2013
ribadisce la giurisdizione esclusiva amministrativa per controversie sulla convenzione urbanistica e sui relativi accordi
Cass., Sez. Un., n. 19914/2016
le controversie sulla nullità di accordi transattivi che modificano convenzioni di lottizzazione rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa
Cass., Sez. Un., n. 6594/2011
il risarcimento da lesione dell'affidamento ingenerato da un provvedimento favorevole poi annullato appartiene al giudice ordinario
Cass., Sez. Un., n. 6595/2011
la lesione dell'affidamento su attestazioni o provvedimenti favorevoli poi caducati è conosciuta dal giudice ordinario
Cass., Sez. Un., n. 6596/2011
la domanda autonoma di danni per affidamento leso a seguito di aggiudicazione poi annullata spetta al giudice ordinario
Cass., Sez. Un., n. 8236/2020
spetta al giudice ordinario il risarcimento fondato sulla violazione di correttezza e buona fede dell'amministrazione, non sulla violazione di regole di diritto pubblico
Cass., Sez. Un., n. 19677/2020
conferma l'orientamento sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie risarcitorie da comportamento scorretto della P.A.
Cass., Sez. Un., n. 615/2021
ribadisce la rilevanza della violazione delle regole di correttezza e buona fede come fonte di responsabilità di tipo contrattuale
Cass., Sez. Un., n. 1778/2021
conferma la giurisdizione ordinaria per le domande fondate su affidamento leso da comportamento amministrativo
Cass., Sez. Un., n. 20464/2022
quando la controversia riguarda solo questioni patrimoniali a valle di un accordo sostitutivo, senza incidere sulla sua conclusione o sui poteri autoritativi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario
art. 133, comma 1, lett. b), e lett. f), d.lgs. 104/2010
richiamati dal giudice amministrativo e dal Tribunale di Bari come possibili basi della giurisdizione amministrativa, ma esclusi dalla Corte nel caso concreto
Massime di principio
- Nelle controversie relative a lotti inseriti in un piano per insediamenti produttivi, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste quando la domanda investe atti, provvedimenti o convenzioni attraverso cui la pubblica amministrazione esercita poteri autoritativi nella fase genetica o funzionale del rapporto; se invece la lite riguarda solo conseguenze patrimoniali a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La domanda di risarcimento fondata sulla lesione dell'affidamento incolpevole e sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione appartiene al giudice ordinario quando non si contesti l'illegittimità di un atto autoritativo e non si chieda l'annullamento o la caducazione di provvedimenti amministrativi.
- La riassunzione tempestiva dopo una declinatoria di giurisdizione consente al giudice successivamente adito di sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ma nel processo amministrativo tale potere deve essere esercitato entro la prima udienza di discussione effettiva della causa.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non conta la sola qualificazione formale della domanda, ma il petitum sostanziale e la causa petendi effettiva: se la pretesa mira alla ripetizione di somme e al ristoro dell'interesse negativo per comportamento scorretto dell'ente, la controversia è di diritto soggettivo e ricade nella giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa, alla luce dell'art. 103 Cost., richiede una materia determinata e un nesso con l'esercizio di poteri pubblici; non può estendersi a meri comportamenti materiali o a controversie puramente patrimoniali slegate dalla spendita del potere pubblico.
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