Cassazione Penale, Ordinanza n. 14633/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e in secondo grado per violazioni in materia ambientale e per inosservanza di un provvedimento dell'autorità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato il termine prescrizionale, ritenendo maturato il termine solo all'8 maggio 2025 sulla base di due sospensioni ex art. 420-quater c.p.p.; secondo la difesa, tale disposizione non sarebbe applicabile perché l'irreperibilità dell'imputato non era stata correttamente dichiarata. La doglianza mira quindi a ottenere il proscioglimento per prescrizione, con conseguente eliminazione della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che i reati fossero stati commessi l'8 maggio 2019 e che il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato l'8 maggio 2024, ma che il corso della prescrizione era rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza di appello. Poiché la sentenza di appello era intervenuta il 29 aprile 2025, la prescrizione non era maturata al momento della decisione impugnata. La Corte ha inoltre applicato la regola sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 650 c.p.
Norma indicata tra i reati per cui vi è stata condanna, senza ulteriori precisazioni nel testo.
art. 137 d.lgs. 152/2006
Norma ambientale indicata tra le fattispecie contestate e oggetto della condanna, senza specificazioni ulteriori sulla condotta.
art. 113 c.p.
Richiamato come norma di concorso riferita alla contestazione dei reati ambientali.
art. 256 d.lgs. 152/2006
Norma ambientale indicata tra i reati contestati e ritenuti integrati.
art. 420-quater c.p.p.
Richiamato dalla difesa come disposizione non applicabile al caso, perché l'irreperibilità dell'imputato non sarebbe stata correttamente dichiarata.
art. 159 c.p.
Norma applicata dalla Corte per ritenere sospeso il corso della prescrizione nel periodo successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e fino alla pronuncia della sentenza di appello.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Indicata come fonte del testo dell'art. 159 c.p. applicato dalla Corte per la disciplina della sospensione della prescrizione.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Richiamata nel passaggio sulle vicende normative della disciplina della prescrizione, senza effetti retroattivi riconosciuti dalla Corte nel caso trattato.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata nel passaggio sulle vicende normative della disciplina della prescrizione; la Corte afferma che per i reati commessi dal 10 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema da tale legge.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio che esclude la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, quando la legge applicabile prevede la sospensione del corso del termine tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia della sentenza di appello, tale periodo non è computabile ai fini del maturare della prescrizione.
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge, senza che le successive riforme abbiano efficacia retroattiva nel senso di eliminare gli effetti sospensivi già maturati, secondo l'interpretazione richiamata dalle Sezioni Unite.
- Ai fini della prescrizione, la verifica deve essere compiuta con riferimento alla data della decisione impugnata: il tempo successivo alla pronuncia della sentenza di appello non rileva per sostenere l'intervenuta estinzione del reato in sede di legittimità.
- Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile quando la dedotta prescrizione non risulta maturata alla data della sentenza impugnata, sicché le censure difensive sono irrilevanti anche se astrattamente fondate su questioni di calcolo diverse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14580/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14589/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14603/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14607/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14611/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14612/2026 del 22/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →