Cassazione Penale, Ordinanza n. 07957/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti dalle parti civili. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare, censurando l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., già oggetto di una memoria depositata in primo grado da una delle ricorrenti. Dalla motivazione emerge che il provvedimento impugnato era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La censura mirava, in sostanza, a contestare il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento dell'attenuante nel provvedimento conclusivo. La Corte ha però rilevato che il ricorso della parte civile contro il capo della sentenza che definisce il patteggiamento è inammissibile, perché il potere di impugnazione della parte civile è limitato ai casi tassativi previsti dall'art. 576 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
Norma invocata dai ricorrenti in relazione al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento o riparazione del danno; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è inammissibile.
art. 576 c.p.p.
L'impugnazione della parte civile è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla disposizione; non è consentito il ricorso per cassazione avverso il capo della sentenza di patteggiamento relativo all'applicazione della pena.
art. 444 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento alla sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento; il capo relativo all'applicazione della pena richiesta dalle parti non è impugnabile dalla parte civile se non nei limiti di legge.
Massime di principio
- La parte civile non può proporre ricorso per cassazione contro il capo della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 576 c.p.p.
- Nel patteggiamento, la parte civile non può ottenere in cassazione una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, della qualificazione del reato o delle circostanze, se l'impugnazione esula dai limiti legali del suo potere di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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