Ordinanza n. 270/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Caserta in data 30/10/2025, notificato in pari data, pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero dell'Interno il giorno successivo; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della richiesta di primo ingresso, fondato sulla mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione adottato dalla Prefettura di Caserta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza, la violazione delle garanzie procedimentali e l'erronea valorizzazione della mancata tempestiva sottoscrizione in formato digitale del contratto di lavoro. La ricorrente ha rappresentato che il contratto era stato successivamente effettivamente sottoscritto e che il modello Unilav era stato inviato prima dell'adozione del provvedimento impugnato; tali circostanze erano già state sottoposte all'Amministrazione in sede procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di archiviazione. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che la pretermissione delle garanzie procedimentali presentasse valenza sostanziale, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente, già rappresentate all'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto plausibilmente giustificata la mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto, successivamente intervenuta, nonché l'invio del modello Unilav prima dell'adozione dell'atto. In ogni caso, la stipulazione effettiva del contratto avrebbe dovuto essere valutata dall'Amministrazione nell'esercizio del potere controverso. È stata fissata l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La norma costituisce la base processuale per la tutela cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, sulla base di una sommaria delibazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata osservanza delle garanzie procedimentali può assumere rilievo sostanziale quando abbia inciso sulla possibilità dell'interessato di far valutare dall'Amministrazione circostanze documentate e potenzialmente decisive.
- Quando, prima dell'adozione di un provvedimento di archiviazione, il contratto di lavoro sia stato effettivamente sottoscritto e il relativo modello Unilav sia stato inviato, l'Amministrazione deve valutare tali circostanze nell'esercizio del potere, anche se la sottoscrizione digitale non sia intervenuta tempestivamente secondo le modalità inizialmente richieste.
- L'Amministrazione non può fondare l'archiviazione esclusivamente sull'inadempimento formale relativo alla sottoscrizione digitale del contratto senza esaminare la successiva effettiva stipulazione, ove questa sia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento e sia stata rappresentata in sede procedimentale.
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