Cassazione Penale, Sentenza n. 43613/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/06/2022 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di somme fino a 8.798.899,42 euro. L'indagine riguardava il reato di cui all'art. 10‑quarter, comma 2, d.lgs. n. 74/2000: si contestava che, quale legale rappresentante della MA Service s.r.l., Pranzetti avesse compensato debiti IVA con crediti di altre società poi risultati inesistenti (meccanismo dell'accollo fiscale). Il ricorso per cassazione articolava sette motivi, principalmente: incompetenza territoriale (competenza a favore di Macerata), applicabilità di norme che avrebbero legittimato gli accolli, mancanza del dolo (buona fede, quietanze dell'Agenzia delle Entrate, errore di fatto), applicazione degli artt. 47 o 48 c.p. e connessione teleologica ai sensi dell'art. 12 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Roma. I primi tre motivi (competenza territoriale) sono stati riuniti e rigettati: la competenza è stata individuata nel luogo dell"accertamento (Roma), perché la Guardia di Finanza di Roma ha svolto una effettiva attività valutativa sugli elementi di prova. Gli altri motivi, diretti a contestare il fumus commissi delicti e la sussistenza del dolo, sono stati ritenuti inammissibili nel giudizio di legittimità in quanto travalicano i limitati poteri di sindacato sulle ordinanze di sequestro preventivo; inoltre la motivazione del Tribunale è stata ritenuta completa e coerente. La Corte ha richiamato che gli accolli e le compensazioni effettuate dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15/11/2017 e con crediti risultati inesistenti costituiscono indizio di dolo, salvo prova contraria evidente.
Norme richiamate
art. 10‑quarter, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'indebita compensazione di crediti fiscali; la Corte ha ritenuto che l'inesistenza dei crediti utilizzati costituisca, salvo prova contraria, indice rilevante del dolo dell'accusato.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede regole sulla competenza territoriale per i delitti tributari; la Corte ha applicato le regole indicate per stabilire che, in mancanza delle ipotesi del comma 2, si applica il criterio del luogo dell'accertamento.
art. 18, comma 1 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000
Il comma 1 indica il luogo di accertamento come criterio residuale per la competenza; il comma 3 disciplina il caso di fatture emesse in diversi circondari. La Corte ha fatto riferimento al luogo dell'accertamento per motivare la competenza di Roma.
art. 8 cod. proc. pen.
Norma generale sulla competenza territoriale: la Corte ne ha richiamato l'applicabilità residua se non operano le regole specifiche del d.lgs. 74/2000.
art. 12 cod. proc. pen. (connessione teleologica, lett. c))
Prevede la connessione teleologica fra procedimenti; la Corte ha escluso il suo rilievo perché non risultava che Pranzetti fosse indagato a Macerata per reato associativo né che vi fosse prova della relazione oggettiva tra i procedimenti.
L. 27 luglio 2000, n. 212 ("statuto del contribuente"), art. 8
Richiamata dalla difesa come base per la compensazione generale; la Corte ha spiegato che l'art. 8 non supera le limitazioni previste dalla normativa tributaria specifica e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 140 del 15/11/2017
Ha escluso la possibilità di compensare debiti e crediti tra soggetti diversi; la Corte ha ritenuto che gli accordi di accollo in violazione di tale risoluzione costituiscano un elemento rilevante per il fumus del reato.
art. 47 e art. 48 cod. pen.
Art. 47 (errore di fatto) e art. 48 (stato di incapacità di intendere o raggiro): la difesa invocava queste norme per escludere il dolo; la Corte ha ritenuto che questioni sulla buona fede o su raggiri siano elementi di merito non sindacabili nel giudizio di legittimità sul sequestro.
art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997
Norme sanzionatorie tributarie richiamate per le conseguenze dell'accollante/accollato in caso di mancato pagamento; utilizzate per spiegare le differenze di posizione tra accollante e accollato.
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
Disciplina la compensazione in ambito tributario; la Corte ha richiamato che la compensazione è regolata da norme tributarie specifiche che non ammettono derivazioni libere mediante accollo tra soggetti diversi.
art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dalla difesa in riferimento al rilievo dell'elemento soggettivo; la Corte non ha ritenuto risolta la questione del dolo in questa sede cautelare.
art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.
Richiamati dalla difesa in tema di garanzie processuali e limiti del sindacato cautelare; la Corte ha confermato i limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze di sequestro preventivo.
Massime di principio
- Per i delitti tributari, se non opera una regola speciale che individua il luogo di consumazione, la competenza territoriale può essere tracciata sul "luogo dell'accertamento": cioè l'ufficio che ha svolto un'effettiva valutazione degli elementi e non il semplice luogo di acquisizione dei documenti.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro preventivo è limitato a violazioni di legge o a profili motivazionali radicali; questioni di merito (es. esistenza o valore dei crediti, prova della buona fede) vanno approfondite in sede di merito e non sono normalmente decidibili in legittimità.
- L'uso di accolli e la compensazione tributaria fra soggetti diversi sono disciplinati dalla normativa tributaria e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate: operazioni in contrasto con tali disposizioni (soprattutto successive alla risoluzione 15/11/2017) costituiscono indizio rilevante di dolo se i crediti risultano inesistenti.
- L'inesistenza del credito utilizzato in compensazione costituisce, salvo prova contraria evidente, un elemento presuntivo della coscienza e volontà di ingannare il fisco; il contribuente che intende invocare buona fede deve fornire prova chiara e immediatamente percorribile.
- La circostanza che crediti risultino 'quietanzati' o inseriti nelle piattaforme dell'Agenzia delle Entrate non esclude automaticamente la responsabilità se gli accordi che ne hanno determinato l'uso violano norme o risoluzioni e se dalla documentazione emergono incongruenze rilevanti.
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