Cassazione Civile, Ordinanza n. 24222/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, esercente servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci tra Italia e Grecia, aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2010 su prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande a bordo nave rese ai passeggeri sulle tratte Ancona-Igoumenitsa/Patrasso e Venezia-Igoumenitsa/Corfù/Patrasso. Sosteneva che tali prestazioni fossero non imponibili ai fini IVA ex art. 8-bis, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, come già confermato da risposta a interpello. La CTP e poi la CTR avevano rigettato la domanda, rilevando che l'IVA era stata addebitata ai consumatori finali e che il rimborso avrebbe determinato un indebito arricchimento della società. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: (i) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; (ii) violazione del principio di neutralità dell'IVA e delle norme interne ed eurounitarie sulla rivalsa e sul rimborso, sostenendo che il diritto al rimborso spettasse comunque al soggetto passivo che aveva versato l'imposta; (iii) violazione del principio di effettività dell'IVA, delle regole sull'onere della prova e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che spettasse all'Ufficio provare la traslazione dell'imposta sui consumatori finali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, consentiva di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito. Ha poi affermato, decidendo congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che quando l'IVA sia stata erroneamente applicata su operazioni verso consumatori finali e il fornitore abbia effettivamente esercitato la rivalsa, il rimborso al soggetto passivo determinerebbe una sovracompensazione: l'operatore ha già trasferito integralmente il costo economico dell'imposta sui clienti e il rimborso produrrebbe un arricchimento senza causa. La Corte ha distinto questa ipotesi da quella delle accise, nelle quali la traslazione può costituire fatto impeditivo, e ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, richiamando una giurisprudenza eurounitaria già consolidata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La carenza di motivazione è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia assolutamente mancante o meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La sentenza deve esporre in modo idoneo le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione sintetica è stata ritenuta sufficiente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
artt. 36 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
artt. 36 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamo alla disciplina della motivazione e del rinvio al regime processuale tributario.
art. 111 Cost.
Il vizio di motivazione rileva solo nei casi estremi di mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Il motivo era prospettato come nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La violazione di legge è stata invocata in relazione ai principi di neutralità ed effettività dell'IVA e alle regole sulla rivalsa e sul rimborso.
art. 18 d.P.R. n. 633/1972
artt. 18 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La rivalsa nell'IVA è tendenzialmente obbligatoria; i patti contrari sono nulli e la rivalsa opera sul piano civilistico.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
artt. 18 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato nel motivo per il principio di neutralità e il regime della detrazione/rimborso IVA.
d.P.R. n. 633/1972, art. 8-bis, lett. d)
art. 8-bis, lett. d) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La contribuente assumeva la non imponibilità delle somministrazioni di alimenti e bevande rese a bordo nave nell'ambito del servizio internazionale di trasporto.
art. 29 L. n. 428/1990
art. 29 l. 29 dicembre 1990, n. 428
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di effettività del rimborso dei tributi indebitamente applicati.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la rimessione pregiudiziale perché la questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza della CGUE.
art. 193 direttiva 2006/112/CE
art. 193 Dir. 2006/112/CE
Il soggetto passivo resta collettore dell'IVA per conto dell'Erario, anche se la rivalsa non è stata di fatto esercitata ab origine.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
art. 21, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Se il soggetto passivo ha restituito l'imposta indebitamente addebitata, può domandare il rimborso sul presupposto della restituzione effettuata.
art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972
art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come rimedio per il rimborso dopo la restituzione dell'imposta al cliente, ipotesi non ricorrente nel caso deciso.
art. 2697 c.c.
La ricorrente sosteneva che l'onere di provare la traslazione dell'imposta gravasse sull'Ufficio; la Corte ha risolto il caso valorizzando però l'accertato esercizio della rivalsa e la conseguente sovracompensazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente o talmente incomprensibile da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- In materia di IVA, quando l'imposta non dovuta sia stata addebitata in rivalsa ai consumatori finali, il rimborso al soggetto passivo è escluso se comporta un duplice recupero del medesimo costo economico e quindi un arricchimento senza causa.
- Il principio di neutralità dell'IVA non impone il rimborso al fornitore che abbia già traslato integralmente l'onere dell'imposta su terzi; al contrario, il rimborso in tale situazione altererebbe la neutralità e la parità concorrenziale tra operatori.
- La rivalsa IVA ha natura tendenzialmente obbligatoria e opera sul piano civilistico tra prestatore e cessionario; la sua eventuale esecuzione effettiva è decisiva, ai fini del rimborso, solo quando determina la completa traslazione dell'onere economico dell'imposta.
- Il rimborso dell'IVA indebitamente versata è ammissibile, in via generale, solo nella misura in cui il soggetto passivo abbia effettivamente sopportato il relativo costo economico oppure abbia previamente restituito ai clienti quanto addebitato in rivalsa.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa rilevante sia già stata risolta da una giurisprudenza eurounitaria consolidata.
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