Cassazione Penale, Sentenza n. 28422/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha censurato la motivazione dell'ordinanza per mancata valutazione concreta e comparativa delle condizioni di salute e per omesso esame della richiesta subordinata di detenzione domiciliare, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, libero nell'esito ma conforme ai principi indicati.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La detenuta, condannata a pena detentiva definitiva da espiare per più reati contro il patrimonio, ha chiesto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica e, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto entrambe le domande ritenendo, sulla base delle relazioni sanitarie disponibili, che il quadro clinico fosse stazionario, monitorato e trattabile in carcere o comunque con gli strumenti previsti dall'ordinamento penitenziario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi di vizio di motivazione: primo, per avere il Tribunale sottovalutato la gravità del quadro nosografico, ignorando diagnosi di disturbo depressivo con aspetti predisponenti a condotte suicidarie, la persistenza del dolore nonostante la terapia farmacologica e i frequenti accessi esterni con giudizi sanitari interni di incompatibilità; secondo, per avere omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare, che la ricorrente riteneva idonea a neutralizzare eventuali profili di pericolosità residua.
Norme richiamate
art. 147, primo comma, n. 2, c.p.
Il differimento facoltativo della pena richiede una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione; il giudice deve bilanciare tutela della salute del condannato ed esigenze di sicurezza collettiva.
art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354
La detenzione domiciliare provvisoria o surrogatoria in materia di grave infermità non ha un autonomo ambito applicativo, ma presuppone i requisiti per il differimento dell'esecuzione della pena; il giudice deve esaminare espressamente la richiesta se proposta.
art. 27 Cost.
Il trattamento penitenziario non può tradursi in un'esecuzione inumana o degradante; anche patologie non necessariamente acute possono rilevare se determinano condizioni di vita sotto una soglia di dignità compatibile con la restrizione carceraria.
art. 11 Ord. pen.
I presidi e gli strumenti sanitari interni devono essere considerati nella verifica della concreta curabilità in carcere, ma non in modo astratto: occorre valutarne l'effettiva adeguatezza rispetto al caso concreto.
art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve accertare in concreto la gravità della patologia e la sua effettiva compatibilità con il regime carcerario, non potendo limitarsi a formule generiche sulla stabilità del quadro clinico o sull'esistenza di cure astrattamente disponibili in istituto.
- Il giudizio deve essere comparativo e dinamico: vanno valutate insieme le condizioni di salute del condannato, le terapie necessarie, l'incidenza dell'ambiente detentivo e la concreta possibilità di assicurare cure e assistenza adeguate, anche mediante approfondimenti tecnici o perizia se la documentazione sanitaria è significativa ma non univoca.
- La detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. può operare solo in via surrogatoria rispetto al differimento della pena e richiede quindi una previa verifica dei presupposti del differimento; tuttavia, quando sia stata specificamente richiesta, il giudice deve pronunciarsi in modo espresso e non può ometterne l'esame.
- Se dagli atti sanitari emergono elementi obiettivi di possibile incompatibilità con il carcere, il giudice deve confrontarsi analiticamente con tali dati e, ove ritenga di discostarsene, fondare il dissenso su accertamenti tecnici concreti e non su mere valutazioni apodittiche.
- In questa materia, il bilanciamento tra diritto alla salute e esigenze di sicurezza non può essere fatto operare in modo implicito o sbilanciato: la priorità non può essere assegnata alla pericolosità del condannato senza avere prima chiarito in modo completo la reale curabilità intramuraria della sua condizione.
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