Sentenza n. 386/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Gaeta n. 15418 del 22 marzo 2017, recante il rigetto delle seguenti istanze di condono edilizio ex l. n. 326/2003 e l. r. Lazio n. 12/2004: i) dell’istanza del 13 dicembre 2004, per il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali di un locale cantina di mq 18,81 nonché per l’ampliamento a fini residenziali di mq 9,18; ii) dell’istanza del 14 settembre 2004, per il cambio di destinazione d’uso da deposito agricolo a opera residenziale nonché per la realizzazione di un ampliamento di mq 23,50 ricavato mediante la chiusura di un portico; iii) dell’istanza del 14 settembre 2004, per la realizzazione di un manufatto residenziale delle dimensioni in pianta di 18,30 x 7,70 di m. 3,20 di altezza. nonché, per l'annullamento di ogni altro atto, antecedente o consequenziale e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l'atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di tre istanze di condono edilizio relative a cambi di destinazione d’uso, ampliamenti e realizzazione di un manufatto residenziale in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale delle istanze di condono presentate ai sensi del cosiddetto terzo condono, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione. Ha sostenuto che gli interventi sarebbero stati meramente interni e realizzati all’interno della sagoma degli immobili, che sarebbe già esistito il nulla osta idrogeologico e che il Comune non avrebbe adeguatamente confutato le osservazioni presentate in sede procedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 32, commi 26, 27 e 43, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 e dell’art. 2 della legge regionale Lazio n. 12/2004, oltre a difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità della motivazione e ingiustizia manifesta. Ha lamentato che il Comune, dopo avere richiesto il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, avrebbe atteso un periodo eccessivo prima di rigettare le istanze, ingenerando un affidamento sul rilascio del condono; ha inoltre sostenuto che il vincolo idrogeologico, avente carattere relativo, non sarebbe stato di per sé ostativo alla sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che gli interventi erano stati correttamente classificati dal Comune come opere di tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ossia abusi di maggiore rilevanza, comprendenti cambi di destinazione d’uso a fini residenziali, ampliamenti e la realizzazione di un manufatto residenziale. L’area era pacificamente sottoposta, anteriormente alla realizzazione delle opere, a vincolo idrogeologico. Secondo il Collegio, l’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 consente, nelle aree vincolate, la sanatoria soltanto per gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre preclude il condono per gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3. L’art. 32, comma 27, lettera d), dello stesso decreto rende inoltre non sanabili le opere di tipologia 1 realizzate su immobili soggetti a vincolo idrogeologico preesistente, quando siano abusive e non conformi agli strumenti urbanistici. Il vincolo opera anche se non comporta inedificabilità assoluta e indipendentemente dalla sua qualificazione come assoluto o relativo. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la circostanza che gli interventi fossero interni, poiché il cambio di destinazione d’uso da cantina o deposito agricolo a residenza è idoneo a incidere sulla volumetria e sul carico urbanistico. È stata ritenuta altresì neutra la preesistenza di un nulla osta idrogeologico riferito alle opere anteriori, poiché la classificazione degli interventi come abusi maggiori determina comunque la preclusione legale al condono. Non è stata ravvisata violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda comprensibili le ragioni della decisione e mostri l’incompatibilità delle deduzioni con il provvedimento finale. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e vincolato, sicché non era necessario acquisire un parere di compatibilità dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, trattandosi di opere non condonabili ex lege. Il decorso del tempo e il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori non hanno generato un legittimo affidamento, poiché tali pagamenti rendono completa l’istanza solo sotto il profilo formale e non sostituiscono la verifica dei presupposti sostanziali per la sanatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1
Nelle aree vincolate il terzo condono è ammesso, in via generale, soltanto per le opere di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1; sono escluse le tipologie 1, 2 e 3, relative agli abusi maggiori.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora [...] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela degli interessi idrogeologici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
Il vincolo idrogeologico preesistente impedisce il condono delle opere di tipologia 1 abusive e non conformi alla disciplina urbanistica.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
non sono comunque suscettibili di sanatoria [...] le opere [...] realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
La disciplina regionale introduce limiti ulteriori alla condonabilità, anche per opere realizzate prima dell’apposizione dei vincoli indicati dalla legge regionale.
artt. 32 e 33 l. n. 47/1985
Costituiscono la disciplina generale sui vincoli rilevante anche nell’ambito del terzo condono, fatta salva l’applicazione dei limiti ulteriori previsti dall’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione, purché la motivazione complessiva renda comprensibili le ragioni della decisione.
art. 2 l.r. Lazio n. 12/2004
È richiamato quale disposizione regionale applicabile alla disciplina del condono edilizio nel Lazio.
Massime di principio
- Nell’ambito del terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo preesistente sono in linea generale sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003; gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 sono esclusi dalla sanatoria.
- Il vincolo idrogeologico preesistente alla realizzazione di opere di tipologia 1, abusive e non conformi agli strumenti urbanistici, costituisce causa legale ostativa al terzo condono ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003.
- Il carattere relativo del vincolo, ossia la mancata previsione di un’inedificabilità assoluta, non esclude la sua efficacia preclusiva del condono quando ricorrano le condizioni previste dalla disciplina del terzo condono.
- Quando la non condonabilità dell’opera deriva direttamente dalla legge in ragione della sua tipologia e della presenza di un vincolo preesistente, il diniego è atto vincolato e non è necessario acquisire un ulteriore parere di compatibilità dell’autorità tutoria, poiché tale parere non potrebbe incidere sulla preclusione legale.
- Nel procedimento amministrativo, l’amministrazione non deve confutare singolarmente ogni osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto; è sufficiente una motivazione complessiva che consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’incompatibilità delle deduzioni del privato con l’esito finale.
- Il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e il tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono non fanno sorgere un affidamento tutelabile al rilascio della sanatoria quando mancano i presupposti sostanziali previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →