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Sentenza

Sentenza n. 9792/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. RG. 9168 del 2025: - dell’elenco di cui all’avviso pubblicato sull’area web dedicata (www.carabinieri.it) in data 25.07.2025 relativo all’Ammissione al Tirocinio nel concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri nel quale il ricorrente non è stato ricompreso pur essendo titolare di riserva dei posti. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.11.2025: per l’impugnazione dei seguenti atti non noti e pubblicati in data successiva al ricorso introduttivo: 1) Decreto M_D AB05933 DE120250001039 datato 14.10.2025 e pubblicato in data 15.10.2025 recante la graduatoria finale di merito; 2) Verbale n. 57 della Commissione Esaminatrice - Elenco del personale idoneo per l’ammissione al tirocinio del 25.07.2025; 3) Verbale n. 58 – della Commissione Esaminatrice Graduatoria Finale di Merito del 02.10.2025; C) quanto al ricorso n. RG.10508 del 2025: per l’esecuzione della ordinanza cautelare n. 04969 Tar Lazio Roma dell’11.09.2025.

Giustizia amministrativa202510508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dall’elenco degli 80 candidati ammessi al tirocinio formativo del concorso per il 207° Corso dell’Accademia dell’Arma dei Carabinieri, nonché graduatoria finale di merito e verbali della commissione esaminatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, allievo dell’ultimo anno di una Scuola Militare e titolare della riserva di 19 posti prevista dal bando e dall’art. 649 d.lgs. 66/2010, aveva superato le prove concorsuali precedenti al tirocinio, ma non era stato incluso tra i primi 80 candidati ammessi al tirocinio, essendosi collocato in posizione inferiore sulla base dei punteggi conseguiti. Ha dedotto la violazione dell’art. 649 d.lgs. 66/2010 e dell’art. 1, comma 2, del bando, sostenendo che tutti i candidati riservatari idonei avrebbero dovuto essere ammessi al tirocinio fino alla copertura dei posti riservati, anche se non collocati tra i primi 80 per merito. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza, censurando l’interpretazione della riserva adottata dalla commissione. Con motivi aggiunti ha impugnato, per invalidità derivata e per vizi propri, il decreto di approvazione della graduatoria finale e i verbali della commissione esaminatrice. È stata altresì proposta domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva disposto la verifica dei candidati da convocare al tirocinio.

La decisione

Il TAR ha riunito il ricorso relativo all’esecuzione dell’ordinanza cautelare al giudizio di merito, ritenendo che avesse natura incidentale. Ha quindi respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il Collegio ha interpretato il bando distinguendo l’elenco provvisorio degli 80 candidati ammessi al tirocinio, previsto dall’art. 15, dalle graduatorie finali previste dall’art. 16. L’elenco degli ammessi al tirocinio non costituisce una graduatoria e deve essere formato esclusivamente secondo il merito risultante dalle prove precedenti al tirocinio. La riserva opera invece nella fase delle graduatorie finali, dopo il completamento di tutte le prove, incluso il tirocinio, e a favore dei soli candidati idonei all’intera procedura concorsuale. Il giudice ha ritenuto coerente tale interpretazione con l’art. 649 d.lgs. 66/2010, con l’art. 97 Cost. e con il principio secondo cui la riserva costituisce un’eccezione al concorso e alla par condicio, da interpretare restrittivamente in assenza di una previsione espressa di graduatorie autonome per i riservatari. La riserva non consente quindi di creare un percorso concorsuale parallelo né esonera i titolari dalla partecipazione e dal superamento di tutte le prove, compreso il tirocinio. È stata esclusa anche la rilevanza di precedenti prassi amministrative difformi, non potendo eventuali precedenti illegittimità costituire parametro per invocare disparità di trattamento o autovincolo. Gli ulteriori motivi ed eccezioni sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e della prassi amministrativa sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 649 d.lgs. 66/2010

    Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.

    La disposizione prevede una riserva di posti, ma non esonera i titolari dalla partecipazione e dal superamento di tutte le prove concorsuali, salvo un’espressa diversa previsione normativa; la riserva opera nella fase finale, a favore degli idonei all’intera procedura.

  • art. 1, comma 2, lett. a), del bando di concorso

    La previsione del bando riserva 19 posti agli allievi dell’ultimo anno delle Scuole Militari, ma non dispone la loro ammissione automatica al tirocinio né la formazione di un percorso selettivo parallelo.

  • art. 15 del bando di concorso

    Disciplina l’elenco provvisorio degli ammessi al tirocinio, formato sulla base dei migliori 80 punteggi nelle prove anteriori, senza applicazione anticipata della riserva.

  • art. 16, commi 1, 3 e 4, del bando di concorso

    Prevede le graduatorie finali e stabilisce che in tale fase debbano essere considerate le riserve di posti; la riserva opera quindi dopo l’espletamento del tirocinio e l’individuazione degli idonei finali.

  • art. 97 Cost.

    Il principio del concorso pubblico e della selezione oggettiva e trasparente dei migliori impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe costituite dalle riserve di posti.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della riserva e ai principi di parità e ragionevolezza; la censura è stata respinta in quanto l’operato amministrativo è stato ritenuto coerente con il sistema concorsuale.

Massime di principio

  • In assenza di un’espressa previsione normativa o della lex specialis che istituisca graduatorie autonome per i riservatari, la riserva di posti non esonera i titolari dalla partecipazione e dal superamento di tutte le prove previste dal concorso, comprese le eventuali prove preselettive o il tirocinio.
  • Quando il bando distingue un elenco intermedio degli ammessi a una fase concorsuale da una graduatoria finale, la riserva opera nella graduatoria finale, dopo il completamento dell’intera procedura e a favore dei soli candidati risultati idonei a tutte le prove, salvo diversa disposizione espressa.
  • La riserva di posti costituisce un’eccezione al principio generale del concorso pubblico e alla par condicio dei concorrenti; pertanto, in caso di dubbio interpretativo, deve essere preferita la soluzione che preserva la selezione comparativa dei migliori e non quella che crea un percorso concorsuale parallelo per i riservatari.
  • Una prassi amministrativa precedente eventualmente illegittima non costituisce parametro utile per dedurre disparità di trattamento o autovincolo quando l’amministrazione successiva ripristini una modalità di applicazione conforme alla legge e al bando.
  • La riserva attribuisce un vantaggio nella concreta individuazione dei vincitori, ma non necessariamente nella fase intermedia di ammissione al tirocinio, se quest’ultima è disciplinata dal bando come selezione basata esclusivamente sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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