Sentenza n. 1330/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico del 20% ai sensi dell’art. 33 quater l.r. Campania n. 16/2004
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato un’istanza di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico del 20%, prevedendo l’ampliamento in sopraelevazione sul terrazzo. Il Comune aveva comunicato tre motivi ostativi: l’incompatibilità dell’intervento con l’art. 33 quater l.r. Campania n. 16/2004; il fatto che precedenti lavori autorizzati nel 2016 avessero già conseguito gli obiettivi di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni; la mancata produzione di una planimetria generale idonea a dimostrare il rispetto delle distanze dai fabbricati e dai confini. Dopo le osservazioni della richiedente, l’amministrazione aveva adottato il diniego fondandosi sugli ultimi due rilievi. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 33 quater l.r. Campania n. 16/2004 e l’eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria, erroneità, sviamento e arbitrarietà, sostenendo che il progetto perseguiva l’efficientamento energetico e la riduzione della vulnerabilità sismica, che i lavori del 2016 avevano oggetto e finalità differenti, che le distanze erano rispettate e che il Comune avrebbe dovuto richiedere un’integrazione documentale. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per avere il Comune omesso di considerare le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. L’art. 33 quater, comma 1, lett. a), l.r. Campania n. 16/2004 consente interventi di ristrutturazione edilizia, anche con modifiche significative, nel perseguimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni. Il successivo incremento volumetrico del 20% per la ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione ha natura accessoria e premiale, non costituendo una finalità autonoma dell’intervento. Nel caso concreto, il progetto risultava diretto essenzialmente a conseguire l’ampliamento volumetrico, senza assicurare in modo adeguato il perseguimento degli obiettivi sostanziali di efficientamento energetico e sicurezza. Le opere indicate nelle osservazioni — applicazione di intonaco termoisolante e di rete metallica antiribaltamento — riguardavano soltanto due facciate e non dimostravano un significativo miglioramento rispetto agli interventi già eseguiti nel 2016. Pertanto, l’intervento non rientrava nell’ambito applicativo dell’art. 33 quater e il permesso di costruire non poteva essere rilasciato. Tale ragione è stata ritenuta sufficiente a confermare la legittimità del diniego e l’infondatezza di tutti i motivi, compresa la censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 33 quater l.r. Campania n. 16/2004
Al fine di promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente e agevolare la riqualificazione di ambiti urbani degradati, [...] sono consentiti [...] interventi di: a) ristrutturazione edilizia [...] nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni.
La disposizione introduce una disciplina speciale, ma non straordinaria, di rigenerazione urbana. Gli obiettivi di efficientamento energetico e sicurezza costituiscono presupposti sostanziali dell’intervento; l’ampliamento volumetrico è una misura accessoria e premiale.
art. 33 quater, comma 6, l.r. Campania n. 16/2004
Per gli interventi edilizi, di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di edilizia residenziale, sono consentiti incrementi volumetrici fino a un massimo del venti per cento rispetto alla volumetria esistente, per interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, e del trentacinque per cento per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.
L’incremento volumetrico è accessorio e premiale rispetto a un intervento di ristrutturazione effettivamente diretto alla rigenerazione urbana e al perseguimento degli obiettivi energetici e di sicurezza.
art. 5, comma 9, d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011
Costituisce la disciplina statale in attuazione della quale è prevista la normativa regionale sulla rigenerazione urbana.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura di violazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata in quanto le osservazioni presentate non dimostravano il perseguimento degli obiettivi sostanziali richiesti dalla disciplina regionale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La disciplina regionale di rigenerazione urbana che consente incrementi volumetrici agevolati non attribuisce un diritto autonomo all’ampliamento: l’incremento è accessorio e premiale rispetto a un intervento di ristrutturazione concretamente diretto al rinnovo del tessuto edilizio e al perseguimento degli obiettivi normativi di contenimento del consumo di suolo, efficientamento energetico e adeguamento alla sicurezza delle costruzioni.
- Il permesso di costruire fondato su una disciplina speciale di rigenerazione urbana può essere negato quando il progetto risulti sostanzialmente finalizzato all’ampliamento volumetrico e non dimostri un significativo conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico e sicurezza richiesti dalla legge.
- La dimostrazione del perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico e sicurezza deve essere concreta e adeguata all’intervento complessivo; opere limitate soltanto a una parte delle facciate, senza prova di un significativo miglioramento rispetto a lavori già eseguiti, non sono sufficienti.
- Quando il progetto non rientra già nell’ambito applicativo della disciplina speciale invocata, il diniego del titolo edilizio è legittimo anche se l’amministrazione abbia formulato ulteriori rilievi relativi alla documentazione o al rispetto delle distanze.
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