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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 12/5/2025: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, nella versione originaria e nella versione successiva approvata nell’aprile 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il regolamento comunale e le relative deliberazioni consiliari, deducendo, con riferimento alla versione successiva oggetto di motivi aggiunti, la violazione del regolamento comunale per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e dell’art. 38 d.lgs. 267/2000, poiché la proposta consiliare non avrebbe indicato il soggetto proponente, non sarebbe stata sottoscritta e non avrebbe riportato la data, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990. Sono state inoltre dedotte incompetenza e violazione del Codice della strada e dell’art. 13 TUEL, sostenendo che il Comune avrebbe disciplinato la circolazione sull’intera isola di Capri, comprese strade ricadenti nel Comune di Anacapri e strade di proprietà della Città Metropolitana di Napoli; carenza di potere per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e limitazione della libertà economica e imprenditoriale; incompetenza, violazione del Codice della strada ed eccesso di potere per l’introduzione di una categoria di veicoli e di una disciplina d’uso non previste dalla legge; travisamento e disparità di trattamento per i limiti dimensionali imposti ai veicoli; difetto di istruttoria per l’assenza di indagini sul numero delle autovetture di cortesia e sulla loro incidenza sul traffico. La Città Metropolitana di Napoli ha sostenuto l’illegittimità del regolamento, ma il TAR ha qualificato il suo intervento come irrituale intervento ad adiuvandum, ritenendo che l’ente fosse titolare di un interesse autonomo e differenziato e avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’atto quale co-interessato.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché la prima versione del regolamento aveva perso efficacia a seguito dell’approvazione della successiva versione, la quale disciplinava quasi integralmente la stessa materia e abrogava espressamente le disposizioni incompatibili precedenti; non residuava quindi un interesse alla caducazione del primo regolamento. I motivi aggiunti sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’esame del motivo relativo alla violazione delle prerogative consiliari, in quanto potenzialmente riconducibile alla lesione dello ius ad officium dei consiglieri. Tale motivo è stato respinto perché la documentazione prodotta dal Comune, e in particolare il decreto di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, risultava datata, sottoscritta e recava l’ordine del giorno e l’indicazione del relatore della proposta, escludendo un deficit informativo sostanziale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva: i consiglieri comunali dissenzienti possono impugnare gli atti dell’organo di appartenenza soltanto quando sia direttamente lesa la loro sfera giuridica o il loro ius ad officium, non per contestare la legittimità sostanziale dell’atto sulla quale sono rimasti in minoranza. È stato inoltre dichiarato inammissibile l’intervento adesivo della Città Metropolitana, poiché l’ente aveva un interesse autonomo e differenziato derivante dalla prospettata lesione delle proprie competenze regolatorie sulle strade non comunali e avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 del Regolamento comunale per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia

    tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione comunale, contenute in altri regolamenti […] che siano in contrasto, difformi da o incompatibili con quelle del presente regolamento

    La disposizione ha determinato l’abrogazione delle disposizioni precedenti incompatibili, contribuendo al venir meno dell’efficacia della prima versione del regolamento e dell’interesse alla sua impugnazione.

  • art. 16 del regolamento comunale per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale

    l’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio Comunale oppure ad un quinto dei Consiglieri

    La censura relativa alla mancata indicazione, sottoscrizione e datazione della proposta è stata respinta perché la documentazione concernente la convocazione consiliare forniva comunque le informazioni essenziali sul procedimento e sul soggetto proponente.

  • art. 38 d.lgs. 267/2000

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alle modalità di formazione e presentazione della proposta consiliare, ma il giudice ha escluso un vizio sostanziale alla luce della documentazione prodotta.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La prospettata nullità della deliberazione per asserita irregolarità della proposta non è stata riconosciuta, non essendo ravvisabile un deficit informativo sostanziale.

  • artt. 5, 6, 7, 14, 35, 36 e 85 d.lgs. 285/1992

    Sono stati invocati dai ricorrenti per contestare la competenza comunale e la conformità del regolamento al Codice della strada; tali censure non sono state esaminate nel merito per difetto di legittimazione attiva.

  • art. 13 d.lgs. 267/2000

    È stato invocato in relazione alla competenza comunale, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione dei consiglieri ricorrenti.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La dedotta invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

  • art. 99 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato il principio, affermato dall’Adunanza plenaria, secondo cui il soggetto titolare di un interesse autonomo e differenziato deve proporre tempestiva impugnazione e non può intervenire tardivamente ad adiuvandum.

Massime di principio

  • La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti a impugnare deliberazioni dell’organo di appartenenza è eccezionale e sussiste soltanto quando l’atto incida direttamente sul loro ius ad officium o su una posizione giuridica personale; non consente di trasferire davanti al giudice amministrativo il dissenso politico manifestato in seno all’organo collegiale.
  • I consiglieri comunali non possono dedurre, in assenza di una lesione delle proprie prerogative, vizi sostanziali dell’atto deliberativo riguardanti la competenza dell’ente, il contenuto della disciplina o l’istruttoria, poiché tali censure attengono alla legittimità dell’azione dell’ente e non alla sfera giuridica dei singoli consiglieri.
  • La sostituzione o sopravvenuta abrogazione di un regolamento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso quando il nuovo atto si sovrapponga sostanzialmente al precedente e non residui alcuna utilità concreta derivante dal suo annullamento.
  • Il soggetto che vanti un interesse autonomo e differenziato all’annullamento di un atto amministrativo deve impugnarlo tempestivamente quale co-interessato; non può eludere i termini di impugnazione mediante un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso da altri.
  • Una censura relativa alla formazione della proposta consiliare non comporta nullità dell’atto quando la documentazione del procedimento consenta comunque di individuare il soggetto proponente, la data, la sottoscrizione e l’oggetto della proposta, escludendo un deficit informativo sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseNullità del provvedimentoDifetto di motivazione

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