Ordinanza n. 1861/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato notificati in data 13.04.2026, relativi alle istanze presentate dalla ditta individuale del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato notificati il 13 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di una ditta individuale di lavori edili ha impugnato i provvedimenti con cui sono stati revocati i nulla osta al lavoro subordinato relativi alle istanze presentate dalla propria impresa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il ricorrente non ha allegato elementi idonei a confutare il rilievo amministrativo secondo cui l'impresa era radicalmente priva di versamenti e posizioni previdenziali riferibili ai lavoratori. Non ha inoltre adeguatamente comprovato il pregiudizio grave e irreparabile che la revoca avrebbe arrecato all'attività imprenditoriale nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus, poiché il ricorrente non aveva contestato o comunque confutato adeguatamente il rilievo dell'amministrazione relativo alla radicale assenza di versamenti e posizioni previdenziali per i lavoratori dell'impresa. Ha inoltre ritenuto non dimostrato il periculum in mora, non essendo stato adeguatamente comprovato un pregiudizio grave e irreparabile per l'attività imprenditoriale durante il giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti per l'adozione della misura provvisoria; nel caso concreto il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti cautelari sulla base dell'insufficiente fumus e della mancata prova del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata contestazione o confutazione documentata dei rilievi amministrativi posti a fondamento dell'atto impugnato può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
- La parte che chiede la sospensione cautelare deve fornire una prova concreta e adeguata del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto nelle more della decisione di merito; il mero richiamo al possibile pregiudizio per l'attività imprenditoriale non è sufficiente.
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