Sentenza del 31/07/2018 n. 20262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Milano che aveva ritenuto legittimo, almeno in parte, l'avviso di accertamento relativo alle imposte di Registro e INVIM dovute per la cessione d'azienda. Il primo motivo, ritenuto decisivo, riguardava l'esistenza di un giudicato esterno favorevole ottenuto dal cedente, coobbligato solidale, avente a oggetto il medesimo avviso di accertamento. Gli ulteriori motivi denunciavano la carente motivazione dell'atto impositivo, la violazione delle regole sull'onere della prova e l'illegittima determinazione del valore dell'azienda mediante listini e percentuali, senza adeguata verifica della concreta redditività e delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha riconosciuto che il giudicato favorevole formatosi nei confronti del cedente, coobbligato solidale, riguardava una questione comune e produceva effetti anche nei confronti della società ricorrente, poiché l'annullamento riguardava il medesimo atto impositivo. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario del contribuente, annullando l'avviso di accertamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione della sopravvenienza del giudicato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti
Le parti sostanziali dell'atto soggetto a registrazione sono obbligate in solido verso l'Erario per l'intero debito. L'Amministrazione può quindi scegliere quale coobbligato escutere, anche agendo separatamente contro più debitori.
Codice civile, art. 1306
La sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori
In via generale la sentenza vale solo tra le parti; tuttavia, il comma 2 consente al condebitore estraneo al giudizio di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4
La determinazione del valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro deve rispettare i criteri legali di valutazione; nel caso concreto la questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento basato sul giudicato esterno.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 7
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e, ove rilevanti, devono essere messi a disposizione o allegati gli atti richiamati; anche questa censura è rimasta assorbita.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte non ha dovuto applicare direttamente tale principio perché l'avviso è stato annullato per l'effetto del giudicato favorevole.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono coobbligati solidali per il medesimo tributo e impugnano lo stesso atto impositivo, una sentenza definitiva favorevole ottenuta da uno di essi può essere fatta valere anche dagli altri, se riguarda una questione comune e non una ragione esclusivamente personale.
- Nel processo tributario l'annullamento, anche parziale, del medesimo atto impositivo tende a produrre effetti verso tutti i coobbligati cui l'atto è stato notificato, poiché l'atto amministrativo è unico.
- L'estensione del giudicato favorevole non opera se il coobbligato interessato ha già ottenuto, nella propria causa, una sentenza definitiva di segno contrario: in tal caso prevale la definitività della sua specifica posizione.
- Il giudicato favorevole formatosi dopo la sentenza d'appello può essere dedotto anche in cassazione, purché il fatto sopravvenuto sia allegato tempestivamente e sia garantito il contraddittorio.
- Se il ricorso viene accolto per l'effetto estensivo del giudicato, le contestazioni relative alla motivazione dell'avviso, all'onere della prova e ai criteri di determinazione del valore possono essere dichiarate assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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