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Sentenza

Sentenza n. 4276/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione n. 173 del 02/03/26 di aggiudicazione del Lotto n. 1 “Coperte autoriscaldanti” alla società Molnlycke Health Care s.r.l. con il punteggio complessivo di 90,48, CIG B65296FEA2 adottato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e comunicato alla ricorrente in pari data e di di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente riservandosi sin da ora la proposizione di motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOLINK S.R.L. il 27\4\2026: - della “Tabella punteggi tecnici di tipo discrezionale con coefficienti” del 12 gennaio 2026 della Commissione di gara per la fornitura triennale di coperte autoriscaldanti e di kit di sicurezza pazienti (Lotto 1), con il quale è stato attribuito all'aggiudicataria Mölnlycke Health Care S.r.l. il punteggio tecnico di 60,48/70 e alla ricorrente il punteggio di 70/70 la cui conoscenza si è avuta all’atto del deposito da parte dalla Stazione appaltante nel presente giudizio in data 10/04/26; - del Verbale di verifica dei giustificativi per offerta anomala, con il quale è stata ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile l'offerta economica di € 52.000,00 presentata dalla Mölnlycke Health Care S.r.l., corrispondente a un ribasso del 61,48% rispetto alla base d'asta la cui conoscenza si è avuta all’atto del deposito da parte dalla Stazione appaltante nel presente giudizio in data 10/04/26; - della consequenziale Deliberazione n. 173 del 02/03/2026 di aggiudicazione del Lotto n. 1 alla società Mölnlycke Health Care s.r.l. con il punteggio complessivo di 90,48, CIG B65296FEA2 adottato dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e comunicato alla ricorrente in pari data; - dei verbali di gara trasmessi dalla Stazione Appaltante per il tramite dell’indirizzo pec <portale@pec.soresa.it>, in data 13/03/26, relativi alla valutazione amministrativa, tecnica ed economica della Gara per la Fornitura triennale di coperte autoriscaldanti e di Kit di sicurezza pazienti per le esigenze dei Complessi operatori, di Terapia Intensiva e Rianimazione dell’AOU Luigi Vanvitelli per l’importo a base d’asta di € 295.000, oltre I.V.A., LOTTO 1, CIG B65296FEA2; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente riservandosi sin da ora la proposizione di motivi aggiunti. NONCHE’ PER LA DECLARATORIA di inefficacia dell’eventuale contratto sottoscritto relativo al Lotto 1 ex art. 122 c.p.a. ove stipulato;

Giustizia amministrativa202602059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura triennale di coperte autoriscaldanti, unitamente agli atti di valutazione tecnica e al giudizio di congruità dell’offerta anomala

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1, deducendo vizi di legittimità relativi sia alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria sia alla verifica dell’anomalia della relativa offerta economica. Con riferimento all’offerta tecnica, ha sostenuto che la Commissione avrebbe attribuito il massimo punteggio a tutte le concorrenti per tutti i criteri, annullando la rilevanza della componente tecnica; che non sarebbe stata effettuata la riparametrazione; che i punteggi attribuiti all’aggiudicataria sarebbero stati irrazionali e inferiori a quelli spettanti in ragione delle caratteristiche tecniche dei prodotti; e che la coincidenza dei coefficienti assegnati separatamente dai tre commissari avrebbe evidenziato una precostituzione collegiale del giudizio. Con riferimento all’offerta economica, caratterizzata da un ribasso del 61,48% e da un prezzo di euro 52.000,00 rispetto alla base d’asta, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio positivo di congruità, contestando in particolare i costi industriali e di produzione, il costo del personale e il costo del trasporto. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la tabella dei punteggi tecnici e il verbale di verifica dei giustificativi dell’offerta anomala, conosciuti a seguito del deposito documentale della stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rilevato, in primo luogo, che la Commissione non aveva attribuito il massimo punteggio a tutte le concorrenti per ogni criterio: il punteggio era coincidente solo per le caratteristiche prestazionali, mentre risultava differenziato per usabilità, migliorie tecniche, termini di consegna e formazione. La riparametrazione risultava effettuata, poiché alla ricorrente, pur non avendo ottenuto il massimo in ogni criterio, era stato attribuito il massimo complessivo di 70 punti per l’offerta tecnica. Quanto alle contestazioni sui punteggi tecnici, il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, ammissibile solo in presenza di errori di fatto macroscopici, manifesta illogicità o irragionevolezza. La proposta della ricorrente di rideterminare i punteggi non dimostrava tali vizi, poiché considerava solo alcune caratteristiche dei prodotti e non l’insieme degli elementi tecnici valutabili. La coincidenza dei coefficienti individuali dei commissari non è stata ritenuta illegittima: la lex specialis attribuiva rilievo al giudizio della Commissione nel suo complesso e non imponeva modalità specifiche per la formazione dei giudizi individuali; il confronto collegiale può condurre legittimamente all’uniformazione delle valutazioni. Quanto alla verifica dell’anomalia, il TAR ha affermato che il giudizio positivo non richiede una motivazione analitica e che il concorrente che lo contesta deve indicare specifiche ragioni di insostenibilità dell’offerta. Il controllo giudiziale resta limitato alla logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter sostituire una valutazione autonoma della congruità delle singole voci. Nel caso concreto, le giustificazioni dell’aggiudicataria, fondate sull’appartenenza a un gruppo multinazionale, sulle economie di scala, sulla disponibilità dei prodotti e sui prezzi infragruppo, nonché sulle modalità di impiego del personale e di trasporto, sono state ritenute non implausibili e idonee a sostenere la complessiva attendibilità dell’offerta. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto non è stata accolta, in quanto il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 4.000,00 complessivi per spese di lite, da dividere in parti uguali tra stazione appaltante e controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è applicabile alla procedura di gara; nel caso concreto erano previsti 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.

  • art. 122 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto relativo al lotto aggiudicato; il rigetto dell’impugnazione esclude l’accoglimento della domanda consequenziale.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la valutazione dell’offerta tecnica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori di fatto macroscopici, manifesta illogicità, irragionevolezza o palese inattendibilità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • La coincidenza dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari non determina di per sé l’illegittimità della valutazione, quando la lex specialis attribuisce rilievo al giudizio collegiale e non impone modalità operative specifiche per la formazione dei giudizi individuali. Il confronto collegiale può legittimamente condurre all’uniformazione delle valutazioni.
  • La riparametrazione dei punteggi tecnici può risultare anche dal punteggio complessivo attribuito: se un concorrente ottiene il massimo punteggio disponibile per l’offerta tecnica pur non avendo conseguito il massimo in ciascun criterio, tale risultato è indice dell’avvenuta riparametrazione, salvo prova contraria.
  • Il giudizio positivo di congruità dell’offerta anomala non richiede una motivazione analitica; chi lo contesta deve indicare specifiche ragioni di insostenibilità e fornire elementi idonei a dimostrarle. Il giudizio deve essere globale e sintetico e può essere annullato solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento.
  • La verifica dell’anomalia deve riguardare l’attendibilità complessiva dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione del contratto e non può trasformarsi in una verifica parcellizzata delle singole voci di costo; il giudice non può svolgere autonomamente una nuova valutazione della congruità economica dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offertaCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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