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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24647/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) contro il collegio del Tribunale in composizione collegiale, deducendo un'indebita manifestazione di convincimento e pregiudizio del collegio. Le circostanze addotte riguardano il respingimento reiterato di istanze di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del suo difensore, il rigetto di eccezioni difensive e l'esclusione/ non ammissione di numerosi testi indicati dalla difesa, nonché presunti travisamenti di documenti medici e delle date di ricovero/dimissione che avrebbero impedito la partecipazione e la piena difesa dell'imputato. Si lamenta altresì che la Corte d'appello abbia deciso senza attendere la produzione delle trascrizioni dell'udienza del 26/10/2021 che avrebbero documentato le espressioni del collegio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le circostanze dedotte attengano a provvedimenti incidentali e all'esercizio legittimo delle funzioni giudiziarie (ammissione/esclusione prove, decisioni su rinvii e calendario udienze) e che tali provvedimenti non costituiscono di per sé causa di ricusazione salvo che il giudice abbia espresso una valutazione anticipata sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza, senza nesso funzionale con la questione incidentale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 41263/2005) e ulteriore orientamento giurisprudenziale, osservando che la ricusazione non può essere usata per frammentare il processo e rimuovere il giudice per l'adozione di legittime decisioni incidentali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La norma disciplina la dichiarazione di ricusazione. La Corte ha ritenuto che l'istanza fondata su provvedimenti incidentali debba essere valutata restrittivamente: la ricusazione è fondata solo se emerge una valutazione anticipata sul merito o sulla colpevolezza non giustificata dall'atto incidentale.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla materia delle prove; la Corte osserva che le decisioni sull'ammissione o esclusione delle prove sono provvedimenti incidentali e, se adottati nell'esercizio delle funzioni, non costituiscono automaticamente causa di ricusazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e, per profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, sent. n. 41263 del 27/9/2005 (Falzone)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la delibazione incidentale non integra causa di ricusazione salvo che contenga una anticipazione del convincimento sul merito o sulla colpevolezza non giustificata dall'atto incidentale; principio usato dalla Corte per escludere la ricusazione proposta.

  • art. 178, comma 1, lett. c) (citato dal ricorrente)

    Richiamato dal ricorrente come norma a tutela del diritto di difesa e partecipazione; la Corte non ha ritenuto che dalle omissioni o travisamenti denunciati emergesse una violazione tale da integrare motivo di ricusazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) è inammissibile quando riguarda provvedimenti incidentali adottati nell'esercizio delle funzioni proprie del giudice (ammissione/esclusione prove, gestione rinvii, calendarizzazione udienze) salvo prova chiara e concreta di una valutazione anticipata sul merito o sulla colpevolezza.
  • Non ogni serie di provvedimenti 'sfavorevoli' alla difesa costituisce manifestazione di pregiudizio: deve emergere un nesso funzionale tra il provvedimento incidentale e un'anticipazione degli esiti decisori di merito.
  • La strada adeguata per contestare provvedimenti incidentali ritenuti illegittimi è l'impugnazione nei gradi e modi previsti (rimedi impugnatori), non la ricusazione sistematica che determinerebbe la frammentazione del processo.
  • Per rendere credibile una dichiarazione di ricusazione fondata su comportamenti o espressioni del collegio è preferibile produrre prove documentali immediate e trascrizioni udienze che dimostrino espressioni inequivocabili di convincimento anticipato.
  • La valutazione di ricusazione richiede elementi concreti e specifici; allegazioni generiche di pregiudizio o di 'unilateralità' dei provvedimenti sono, di regola, insufficienti.
  • Se si deducono travisamenti di documenti o impedimenti per motivi di salute, è importante documentare tempestivamente tali elementi nei modi processuali opportuni e, ove necessario, impugnarne i singoli provvedimenti prima di promuovere una ricusazione.

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