Cassazione Penale, Sentenza n. 24647/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) contro il collegio del Tribunale in composizione collegiale, deducendo un'indebita manifestazione di convincimento e pregiudizio del collegio. Le circostanze addotte riguardano il respingimento reiterato di istanze di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del suo difensore, il rigetto di eccezioni difensive e l'esclusione/ non ammissione di numerosi testi indicati dalla difesa, nonché presunti travisamenti di documenti medici e delle date di ricovero/dimissione che avrebbero impedito la partecipazione e la piena difesa dell'imputato. Si lamenta altresì che la Corte d'appello abbia deciso senza attendere la produzione delle trascrizioni dell'udienza del 26/10/2021 che avrebbero documentato le espressioni del collegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le circostanze dedotte attengano a provvedimenti incidentali e all'esercizio legittimo delle funzioni giudiziarie (ammissione/esclusione prove, decisioni su rinvii e calendario udienze) e che tali provvedimenti non costituiscono di per sé causa di ricusazione salvo che il giudice abbia espresso una valutazione anticipata sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza, senza nesso funzionale con la questione incidentale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 41263/2005) e ulteriore orientamento giurisprudenziale, osservando che la ricusazione non può essere usata per frammentare il processo e rimuovere il giudice per l'adozione di legittime decisioni incidentali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La norma disciplina la dichiarazione di ricusazione. La Corte ha ritenuto che l'istanza fondata su provvedimenti incidentali debba essere valutata restrittivamente: la ricusazione è fondata solo se emerge una valutazione anticipata sul merito o sulla colpevolezza non giustificata dall'atto incidentale.
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla materia delle prove; la Corte osserva che le decisioni sull'ammissione o esclusione delle prove sono provvedimenti incidentali e, se adottati nell'esercizio delle funzioni, non costituiscono automaticamente causa di ricusazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e, per profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Sezioni Unite, sent. n. 41263 del 27/9/2005 (Falzone)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la delibazione incidentale non integra causa di ricusazione salvo che contenga una anticipazione del convincimento sul merito o sulla colpevolezza non giustificata dall'atto incidentale; principio usato dalla Corte per escludere la ricusazione proposta.
art. 178, comma 1, lett. c) (citato dal ricorrente)
Richiamato dal ricorrente come norma a tutela del diritto di difesa e partecipazione; la Corte non ha ritenuto che dalle omissioni o travisamenti denunciati emergesse una violazione tale da integrare motivo di ricusazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) è inammissibile quando riguarda provvedimenti incidentali adottati nell'esercizio delle funzioni proprie del giudice (ammissione/esclusione prove, gestione rinvii, calendarizzazione udienze) salvo prova chiara e concreta di una valutazione anticipata sul merito o sulla colpevolezza.
- Non ogni serie di provvedimenti 'sfavorevoli' alla difesa costituisce manifestazione di pregiudizio: deve emergere un nesso funzionale tra il provvedimento incidentale e un'anticipazione degli esiti decisori di merito.
- La strada adeguata per contestare provvedimenti incidentali ritenuti illegittimi è l'impugnazione nei gradi e modi previsti (rimedi impugnatori), non la ricusazione sistematica che determinerebbe la frammentazione del processo.
- Per rendere credibile una dichiarazione di ricusazione fondata su comportamenti o espressioni del collegio è preferibile produrre prove documentali immediate e trascrizioni udienze che dimostrino espressioni inequivocabili di convincimento anticipato.
- La valutazione di ricusazione richiede elementi concreti e specifici; allegazioni generiche di pregiudizio o di 'unilateralità' dei provvedimenti sono, di regola, insufficienti.
- Se si deducono travisamenti di documenti o impedimenti per motivi di salute, è importante documentare tempestivamente tali elementi nei modi processuali opportuni e, ove necessario, impugnarne i singoli provvedimenti prima di promuovere una ricusazione.
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