Sentenza n. 830/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento 1.della determina n. 637 del 06.11.2025, con la quale la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore del C. C. S. Consorzio Stabile Campale; 2.della comunicazione di aggiudicazione del 14.11.2025; 3.di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara ed in particolare: 4.del verbale di gara n. 5 del 20 ottobre 2025, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio premiale previsto per il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, nonché il verbale di gara n. 6 del 24 ottobre 2025, la graduatoria finale della procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento strade del centro urbano e frazioni di Positano e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per accertare e dichiarare 5.il diritto della ricorrente al corretto riconoscimento del punteggio complessivo di punti quindici (15) previsto dalla lex specialis di gara e, per l’effetto, disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione dell’appalto, atteso che il corretto ricalcolo dei punteggi comporta il suo collocamento al primo posto della graduatoria; 6.in via subordinata, ove occorra, disporre la riedizione della fase di valutazione dell’offerta tecnica nei limiti e secondo i criteri indicati in motivazione, con ogni consequenziale statuizione ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di spazzamento delle strade del Comune di Positano al Consorzio stabile, con mancato riconoscimento di 15 punti premiali per certificazioni ISO
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara deducendo, con tre motivi, il mancato riconoscimento di 10 punti per la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e di 5 punti per la certificazione ISO 45001:2018, previste dai sottocriteri 2.2 e 3.2 del disciplinare. Ha sostenuto di avere dichiarato il possesso delle certificazioni nell'offerta tecnica e di aver allegato una comunicazione dell'organismo di certificazione attestante la certificabilità dell'impresa; ha inoltre prodotto in giudizio certificazioni rilasciate prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ha dedotto, altresì, la violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, assumendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire le certificazioni mancanti, nonché il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dei punteggi. In via preliminare, la stazione appaltante e una controinteressata hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicazione era stata annullata in altro giudizio promosso da un concorrente precedentemente escluso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo non rigorosamente esclusa la persistenza dell'interesse della ricorrente. Il Collegio ha precisato di non poter interpretare, nell'ambito di questo giudizio, la portata conformativa di una sentenza pronunciata da altro collegio in un diverso processo, anche se connesso, perché ciò eccederebbe i limiti della funzione giurisdizionale esercitata nella causa. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la comunicazione allegata all'offerta attestava soltanto che l'impresa era certificabile, costituendo un atto preliminare e non equivalente alle certificazioni richieste dal disciplinare. Sebbene le certificazioni fossero state rilasciate prima della scadenza per la presentazione delle offerte, la ricorrente non le aveva allegate all'offerta tecnica, impedendo alla commissione di verificarne la consistenza formale e sostanziale; la successiva produzione in giudizio non poteva sanare tale omissione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'acquisizione delle certificazioni non allegate avrebbe comportato il completamento dell'offerta tecnica mediante documenti esterni. L'art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023 esclude il soccorso istruttorio per la documentazione che compone l'offerta tecnica, mentre il soccorso procedimentale previsto dal comma 3 consente soltanto chiarimenti su elementi già integralmente contenuti nell'offerta e non la produzione di nuovi titoli. Il terzo motivo è stato respinto perché, trattandosi di punteggi tabellari collegati al possesso o meno di determinati titoli, la commissione non era tenuta a fornire una motivazione ulteriore rispetto all'attribuzione o al diniego del punteggio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
impone alle stazioni appaltanti di assegnare agli operatori economici un termine per integrare ogni elemento mancante della documentazione trasmessa, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o completare l'offerta tecnica mediante la produzione di certificazioni o altri documenti non allegati in gara.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, ma i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
Il soccorso procedimentale è ammissibile per chiarire elementi già presenti nell'offerta, ma non per acquisire titoli esterni non prodotti né sottoposti alla valutazione della commissione.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati dal provvedimento quali disposizioni processuali applicabili alla decisione della controversia in materia di gara.
Massime di principio
- Quando la lex specialis attribuisce un punteggio tabellare al possesso di una certificazione, il concorrente deve dimostrare tale possesso mediante la produzione della certificazione richiesta o di documentazione effettivamente equivalente entro il termine di presentazione dell'offerta; una comunicazione preliminare dell'organismo certificatore che attesti soltanto la certificabilità dell'impresa non sostituisce il titolo.
- La successiva disponibilità della certificazione prima della scadenza per la presentazione delle offerte non è sufficiente, se il concorrente non l'ha allegata all'offerta tecnica e non ha consentito alla commissione di verificarne la consistenza formale e sostanziale; la produzione successiva non può integrare retroattivamente l'offerta.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per completare l'offerta tecnica mediante la produzione di certificazioni o altri documenti mancanti. Il soccorso procedimentale è invece limitato ai chiarimenti su elementi già integralmente contenuti nell'offerta, purché non ne modifichi o integri il contenuto attraverso fonti esterne.
- Per i sottocriteri con punteggio tabellare, fondati sulla presenza o assenza di un titolo predeterminato dalla lex specialis, la commissione non deve fornire una motivazione ulteriore rispetto all'attribuzione o al mancato riconoscimento del punteggio.
- Il giudice investito di una controversia non può interpretare, per definire gli effetti conformativi nel proprio giudizio, una sentenza resa da un diverso collegio in altro processo, anche se appartenente allo stesso ufficio giudiziario e concernente una vicenda connessa.
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