Sentenza n. 2099/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione post-universitario sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda del 24 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione post-universitario conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. Ha lamentato il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse concluso il procedimento né fossero state richieste integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine applicabile senza pronuncia dell’amministrazione. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e informarne l’interessato, nonché tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi, ampiamente decorso. Il Ministero è stato condannato a provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il procedimento dovrà essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La scadenza del termine generale, unitamente alla presentazione dell’istanza e all’assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, la presentazione dell’istanza e il decorso del termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 senza l’adozione di un provvedimento espresso integrano il silenzio inadempimento dell’autorità competente.
- L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarne l’esito all’interessato; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l’inerzia illegittima, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- La valutazione della domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro deve rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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