Ordinanza n. 1593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio, già impugnato in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La cittadina straniera ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio. In sede cautelare d'appello ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, di disporre di liquidità su un conto corrente bancario superiore alla soglia minima annua di euro 6.947,33 indicata dalla circolare del MUR per il rilascio del visto per motivi di studio. Ha inoltre contestato la valutazione relativa all'adeguata tutela della minore, rilevando che il provvedimento di primo grado aveva considerato esclusivamente la figura paterna, mentre nel corso del procedimento erano stati esaminati anche altri soggetti idonei a ricoprire il ruolo di tutore; nelle more, l'appellante aveva inoltre raggiunto la maggiore età. Ha infine evidenziato il rischio di perdere la possibilità di immatricolarsi all'università.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Quanto al requisito economico, ha rilevato che l'appellante aveva dimostrato la disponibilità di somme superiori alla soglia indicata dalla circolare del MUR e che, a un esame sommario, non risultavano elementi sufficienti per ritenere che tale disponibilità fosse frutto di comportamenti fraudolenti. Quanto alla tutela della minore, ha ritenuto non adeguata la valutazione fondata esclusivamente sulla figura del padre, considerato che erano stati vagliati ulteriori soggetti per il ruolo di tutore e che l'appellante aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età. Ha ravvisato il periculum in mora nella concreta possibilità di perdere l'occasione di immatricolarsi all'università. Per l'effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato in primo grado, imponendo all'Amministrazione il riesame dell'istanza di visto di ingresso. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato quale base per la trasmissione dell'ordinanza al TAR e la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Circolare del MUR sulla soglia minima economica per il visto per motivi di studio
La disponibilità liquida superiore alla soglia indicata costituisce, in sede cautelare, elemento favorevole alla verifica del requisito economico per il rilascio del visto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dimostrazione di disponibilità liquide superiori alla soglia economica indicata dall'Amministrazione o dall'autorità competente per il rilascio di un visto per motivi di studio può integrare il requisito finanziario, salvo che emergano elementi sufficienti a dimostrare l'origine fraudolenta delle somme.
- La valutazione dell'adeguata tutela di un minore straniero non può fondarsi esclusivamente sulla presenza o idoneità di un unico soggetto indicato come tutore quando, nel procedimento, siano stati esaminati anche altri possibili tutori; inoltre, devono essere considerate le sopravvenienze rilevanti, come il raggiungimento della maggiore età.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego del visto per motivi di studio rischia di determinare la perdita concreta dell'opportunità di immatricolazione universitaria.
- L'accoglimento della tutela cautelare può comportare non solo la sospensione del provvedimento di diniego, ma anche l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce degli elementi valutati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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