Cassazione Civile, Ordinanza n. 11899/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da operazioni di investimento e da prelievi effettuati sul conto corrente del cliente in relazione all'operato di un promotore finanziario. Il Tribunale aveva accolto la domanda del cliente e condannato in solido banca e promotore alla restituzione della somma corrispondente alla differenza tra gli importi prelevati e quelli successivamente riaccreditati. La Corte d'appello ha invece rigettato le domande contro la banca, ritenendo che dagli atti risultasse che il cliente aveva comunque autorizzato il promotore a operare sul conto, anche mediante consegna delle credenziali, e che il comportamento del cliente fosse gravemente anomalo e tale da interrompere il nesso causale ai fini della responsabilità dell'istituto ex art. 2049 c.c. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 31 d.lgs. n. 58/1998, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente valutato le prove, invertito l'onere della prova e trascurato che il promotore aveva agito senza autorizzazione del cliente, sottraendo somme per compiere operazioni di investimento non volute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la responsabilità della banca per i fatti dei propri incaricati sussiste quando l'illecito sia connesso all'esercizio delle mansioni, ma può essere esclusa ove il danneggiato abbia tenuto una condotta agevolatrice anomala, almeno consapevolmente acquiescente alla violazione. Conseguentemente, oltre al rigetto in rito del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, per definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
La responsabilità dell'istituto di credito per i danni arrecati dai propri incaricati sussiste quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni affidate.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non dover osservare la regola di decisione o utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si censura il diverso peso attribuito alle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La violazione si configura solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione della prova in presenza di una diversa previsione legale; non può essere invocata per contestare il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 31 d.lgs. n. 58/1998
È richiamato come fonte della disciplina dei promotori finanziari nell'ambito della responsabilità dell'intermediario per il loro operato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge e nullità processuali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta del consigliere delegato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ne afferma l'immediata applicabilità ai giudizi soggetti alla nuova disciplina e la collega a una valutazione legale tipica di abuso del processo quando la definizione del ricorso avviene in conformità alla proposta di inammissibilità.
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per l'applicabilità immediata, ai giudizi pendenti, delle nuove disposizioni in tema di decisione accelerata e condanna aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1988 c.c.
La qualificazione di una dichiarazione come ricognizione di debito è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate e non quando la parte contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato, comparato o preferito le prove acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando si contesta l'esito del ragionamento probatorio.
- La responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore finanziario presuppone un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni, ma può essere esclusa se il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, agevolatrice o consapevolmente acquiescente rispetto all'illecito.
- La qualificazione di dichiarazioni come ricognizione di debito appartiene al giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in cassazione come questione di diritto.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conferma della proposta di definizione può integrare i presupposti per la condanna aggravata per abuso del processo e per le conseguenti statuizioni pecuniarie.
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