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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00346/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società acquirente per il pagamento del corrispettivo di merce asseritamente acquistata e consegnata. Il tribunale aveva confermato il decreto e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo provata la consegna tramite documenti di trasporto sottoscritti e valorizzando, inoltre, estratti autentici delle scritture contabili della creditrice come elementi indiziari concorrenti. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'appello nella parte in cui contestava an e quantum del credito; 2) e 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. e omessa pronuncia, per avere la corte d'appello dichiarato inammissibili per difetto di specificità alcuni motivi di gravame; 4) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., sostenendo che le scritture contabili non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e che, comunque, mancavano ulteriori elementi idonei a provare il credito. La resistente ha inoltre eccepito la nullità della procura per l'ammissione della ricorrente al concordato preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione sulla procura, affermando che l'ammissione al concordato preventivo non priva la società della gestione del proprio patrimonio né della legittimazione a rilasciare procura per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza che accerti un debito a suo carico. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva effettivamente esaminato le censure sulla prova del credito; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo per difetto di specificità e per mancata riproduzione nel ricorso dei motivi d'appello asseritamente mal dichiarati inammissibili; ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che gli artt. 2709 e 2710 c.c. non impediscono al giudice di desumere dai libri contabili regolarmente tenuti elementi indiziari, in concorso con altre risultanze come i documenti di trasporto sottoscritti, idonei a integrare prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che li abbia prodotti. Confermata quindi la debenza del prezzo della merce consegnata, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di appello deve essere specifica; in cassazione, per contestare la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, occorre riportare il contenuto del motivo di gravame e indicare perché sarebbe stato specifico.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e riprodurre nel ricorso gli atti e i motivi di appello rilevanti, non potendo limitarsi a un rinvio generico all'atto di merito.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; non escludono però che i libri regolarmente tenuti possano valere come indizi a favore della parte che li produce, in concorso con altre prove.

  • art. 2710 c.c.

    Tra imprenditori, le scritture contabili possono avere efficacia probatoria nei limiti di legge, ma il giudice può utilizzarle anche come elemento indiziario se corroborate da ulteriori risultanze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente riproduce nel ricorso il contenuto del motivo e spiega puntualmente perché esso fosse specifico.
  • Le scritture contabili regolarmente tenute non costituiscono necessariamente prova legale a favore dell'imprenditore, ma possono concorrere con altri elementi documentali a fondare una prova presuntiva del credito.
  • La fattura, se unilaterale e non suffragata da altri elementi, ha valore probatorio limitato; tuttavia, quando risulti sottoscritta dal destinatario o accompagnata da documenti di trasporto idonei, può contribuire a dimostrare l'avvenuta consegna della merce e quindi il diritto al pagamento del prezzo.
  • L'ammissione a concordato preventivo non elimina la capacità della società di stare in giudizio e di conferire procura per impugnare una decisione che accerti un debito a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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