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Sentenza

Sentenza n. 23/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 129/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 464/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.03.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 129/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui, per complessivi 1.000 euro, mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 12 marzo 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato e l'adozione degli atti necessari alla sua concreta esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, integra il presupposto temporale per l'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro mediante la Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato, individuando puntualmente l'attività amministrativa necessaria per attribuire al creditore il bene della vita riconosciuto dal titolo.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, lo svolgimento delle funzioni commissariali non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo, salvo diversa statuizione non indicata nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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