Ordinanza n. 1148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 41/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la domanda cautelare contro il trasferimento dell'interessata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Calabria n. 41/2026, chiedendo la riforma della reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguarda il trasferimento a una nuova sede di lavoro, che avrebbe aumentato la distanza dalla residenza e i tempi di percorrenza, con dedotto pregiudizio per l'attività di assistenza a un familiare disabile. Dall'ordinanza non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti avverso l'atto di trasferimento; l'appello è stato valutato sotto il profilo cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insufficienti le deduzioni dell'appellante a superare la valutazione del TAR sull'assenza di periculum in mora. Il trasferimento, pur comportando una maggiore distanza tra la residenza e la sede di lavoro e un aumento dei tempi di viaggio, non è stato ritenuto idoneo a pregiudicare l'assistenza al familiare disabile, anche perché il nuovo ruolo consente una maggiore flessibilità nella fruizione dei permessi. Il Collegio ha inoltre considerato la disponibilità di collegamenti ferroviari, diretti o con cambio, tra il Comune di residenza e quello della nuova sede, nonché la percorribilità del tragitto in automobile. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della ridotta attività difensiva dell'amministrazione appellata.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, l'aumento della distanza tra la residenza del dipendente pubblico e la nuova sede di lavoro non dimostra di per sé il periculum in mora: occorre verificare concretamente se il trasferimento renda effettivamente impossibile o significativamente comprometta l'assistenza a un familiare disabile.
- La valutazione del periculum in mora deve tenere conto delle modalità concrete di raggiungimento della sede di lavoro, comprese la disponibilità di collegamenti ferroviari e la percorribilità del tragitto in automobile.
- Ai fini cautelari, la maggiore flessibilità nella fruizione dei permessi connessa al nuovo ruolo può escludere che il trasferimento determini un pregiudizio irreparabile all'assistenza del familiare disabile.
- L'appello cautelare deve contenere deduzioni idonee a superare specificamente la valutazione del TAR sull'assenza del periculum in mora; deduzioni non sufficientemente persuasive non giustificano la riforma dell'ordinanza impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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