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Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Camerota sull'atto di diffida pec del 9.11.2023 proteso all'esecuzione dell'ordinanza n. 35 del 30.11.2017, di demolizione e rilascio ad horas di un’area demaniale, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 9083 del 18.10.2023;

Giustizia amministrativa202301969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune nell’attuazione dell’ordinanza di demolizione e rilascio di un’area demaniale, come accertata dalla sentenza del TAR n. 896/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente originaria aveva promosso il giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Camerota sulla diffida del 9 novembre 2023, volta a ottenere l’esecuzione dell’ordinanza comunale n. 35 del 30 novembre 2017, avente ad oggetto la demolizione e il rilascio immediato di un’area demaniale. L’ordinanza era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9083/2023. Con sentenza n. 896/2024 il TAR aveva accolto il ricorso, accertato l’obbligo del Comune di dare piena attuazione all’ordinanza e nominato un Commissario ad acta. Nel corso della fase esecutiva sono tuttavia sopravvenute pronunce giudiziali relative alla posizione della destinataria dell’ordinanza. In particolare, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6963/2025, ha riformato la sentenza del TAR n. 1180/2024 e ha imposto al Comune di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di sanatoria, previa definizione della questione relativa alla titolarità e alla possibile dismissione delle aree di sedime. Inoltre, il TAR, con sentenza n. 1593/2025, ha annullato la sanzione pecuniaria irrogata per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, rilevando che allo stato non poteva ritenersi integrata alcuna ottemperanza. Gli eredi della ricorrente originaria hanno insistito per l’esecuzione della sentenza n. 896/2024, sostenendo che le sopravvenienze non ne impedissero l’attuazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nella fase di esecuzione. Le sopravvenute statuizioni del Consiglio di Stato hanno infatti imposto al Comune lo svolgimento di una nuova attività procedimentale e decisoria sull’istanza di sanatoria, previa definizione della titolarità dei beni e del procedimento di eventuale dismissione delle aree. In tale contesto, l’esecuzione meramente materiale dell’ordinanza di demolizione e rilascio, secondo quanto previsto dalla sentenza n. 896/2024, non è attualmente praticabile: essa potrebbe porsi in contrasto con gli obblighi conformativi derivanti dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato e risultare quindi antigiuridica. Il giudice ha pertanto ritenuto ineseguibile, allo stato, il giudicato formatosi sulla precedente sentenza di accoglimento del ricorso contro il silenzio. Le spese della fase sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell’ambito dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla destinataria dell’ordinanza di demolizione; la decisione non ne esamina direttamente i presupposti sostanziali.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nell’ambito dell’istanza di sanatoria paesaggistica; la decisione non ne esamina direttamente i presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • L’esecuzione di un giudicato amministrativo può essere dichiarata improcedibile quando, dopo la sua formazione, sopravvengano pronunce giudiziali che impongano all’amministrazione una nuova attività procedimentale e decisoria incompatibile con l’esecuzione materiale immediata dell’obbligo originariamente accertato.
  • Nel giudizio di esecuzione, il giudice non può imporre attività materiali dell’amministrazione che si pongano in contrasto con obblighi conformativi derivanti da una successiva pronuncia giudiziale; in tal caso l’esecuzione del precedente giudicato deve essere valutata alla luce dello scenario giuridico sopravvenuto.
  • Quando una pronuncia successiva dispone che l’amministrazione riesamini un’istanza e definisca preliminarmente questioni di titolarità o di dismissione dei beni, l’attività amministrativa di riesame costituisce un passaggio necessario e non può essere elusa mediante l’esecuzione immediata di un precedente ordine demolitorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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