Cassazione Civile, Ordinanza n. 09687/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un’azione negatoria servitutis proposta dal proprietario di un appartamento inserito in un complesso residenziale, il quale chiedeva l’accertamento dell’inesistenza: 1) di una servitù di apertura di un cancello e di passaggio attraverso di esso; 2) di una servitù di transito a piedi o con autovetture su un viale insistente sul compendio. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo non provata la proprietà condominiale del viale e valorizzando l’esito non univoco delle prove testimoniali e delle visure catastali. In cassazione il ricorrente deduceva: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 949 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che nell’azione negatoria era sufficiente provare, anche per presunzioni, il proprio valido titolo di proprietà e che tale prova risultava da atti pubblici, atti notarili e mappa catastale; b) contraddittorietà e apparenza della motivazione della sentenza di appello, assumendo che il giudice di merito avesse mal valutato le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la premessa di diritto invocata dal ricorrente sulla prova della titolarità nel giudizio negatorio, ma ha osservato che la censura mirava in realtà a ottenere un riesame del materiale probatorio e della valutazione compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente o meramente standard, poiché il ragionamento del giudice era intellegibile, riferito al caso concreto e fondato sulle emergenze istruttorie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
Nell’azione negatoria l’attore può provare con ogni mezzo il proprio diritto di proprietà e, se non agisce in rivendicazione, non è richiesto un onere probatorio pieno diverso da quello allegato dal ricorrente; tuttavia la relativa valutazione resta riservata al merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non è invece censurabile come violazione di legge la semplice contestazione del cattivo apprezzamento delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non se attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’omesso esame o l’anomalia motivazionale che si traduce in motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non il mero difetto di sufficienza o la diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’azione negatoria il proprietario che agisce per far dichiarare l’inesistenza di una servitù deve allegare e provare il proprio titolo, ma la verifica della sufficienza e attendibilità del compendio probatorio appartiene al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo esame del merito delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia applicato criteri legali di valutazione diversi da quelli prescritti o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da radicali anomalie; non basta che la parte la ritenga insufficiente o preferibile rispetto a quella accolta dal giudice.
- Il giudizio di legittimità non consente di sindacare il peso persuasivo attribuito dal giudice di merito alle risultanze istruttorie, quando la decisione sia sorretta da un ragionamento logicamente intelligibile e riferito al caso concreto.
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