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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8677 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1997-1998, emessi per ricavi non contabilizzati e non dichiarati dalla T. s.r.l., con conseguente attribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili ritenuti distribuiti, nonché una cartella di pagamento relativa a sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti di D.G. La CTR aveva escluso l’automatica imputazione degli utili ai soci e aveva ridotto o escluso le sanzioni, ritenendo rilevanti le difficili condizioni economiche e organizzative della società. L’Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo, da un lato, l’applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale e, dall’altro, l’impossibilità di contestare tramite la cartella vizi riguardanti il merito di un accertamento ormai definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che, in presenza di una società di capitali con base sociale ristretta e di utili extracontabili accertati in via definitiva, opera la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo prova contraria dei soci, ad esempio dimostrando che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. Ha inoltre affermato che, quando l’avviso di accertamento presupposto è divenuto definitivo, la cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per contestare la legittimità o il merito della sanzione contenuta nell’atto presupposto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Richiamato dall’Agenzia quale base normativa dell’accertamento e della ricostruzione dei redditi.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Disciplinano le presunzioni semplici. La Corte ha ritenuto che la ristretta base sociale e il reciproco controllo tra i soci costituiscano il fatto noto idoneo a fondare la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili.

  • Codice civile, art. 2697

    In applicazione delle regole sull’onere della prova, una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili, spetta ai soci fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, l’accantonamento o il reinvestimento degli utili.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 27

    Le violazioni si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.

    La CTR aveva ritenuto non applicabile la disposizione alla violazione relativa al 1997 perché anteriore alla sua entrata in vigore; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendo che la cartella non potesse essere utilizzata per contestare profili dell’accertamento ormai definitivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, comma 3, e 21

    La cartella di pagamento, quando deriva da un atto presupposto divenuto definitivo, è impugnabile limitatamente ai propri vizi e non per contestare il merito o i presupposti dell’accertamento o della sanzione già consolidati.

  • Codice civile, art. 2966, comma 1

    Richiamato nel terzo motivo dell’Agenzia in relazione alla definitività dell’irrogazione delle sanzioni; il motivo è rimasto assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi del ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione dedotti dall’Agenzia.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con base sociale molto ristretta, soprattutto quando i soci sono pochi e partecipano direttamente alla gestione, l’accertamento definitivo di utili extracontabili può far presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alle quote possedute.
  • Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta e specifica che i maggiori ricavi siano rimasti nella società, siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non siano stati distribuiti; le sole difficoltà economiche personali o societarie potrebbero non essere sufficienti.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non è automatica per ogni società di capitali, ma richiede una base sociale ristretta e il collegamento con utili extracontabili accertati; una volta presenti tali elementi, l’onere probatorio si sposta sul contribuente.
  • Una cartella di pagamento collegata a un avviso di accertamento o a un atto di irrogazione delle sanzioni divenuto definitivo può essere contestata solo per vizi propri della cartella, come errori di notifica, calcolo o identificazione, non per rimettere in discussione il merito dell’atto presupposto.
  • Le contestazioni relative alla responsabilità personale, alla colpevolezza o alla misura della sanzione devono essere proposte tempestivamente contro l’atto che irroga la sanzione; se quell’atto diventa definitivo, tali questioni non possono normalmente essere recuperate impugnando la successiva cartella.

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