Sentenza n. 4950/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento -della determina dirigenziale n. 242 del 20 gennaio 2026 dell’ASL Napoli 1 Centro relativa all’“Affidamento della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la Fornitura biennale, eventualmente prorogabile per ulteriore 12 mesi, in somministrazione, di Dispositivi Medici per il trattamento mini-invasivo del dolore occorrenti ai Centri HUB, ai Centri Spoke e alla U.O.C. Cure Domiciliari della rete per la terapia del dolore dell’ASL Napoli 1 Centro di cui alla Delibera d’indizione n. 988 del 5.5.2025- importo complessivo di aggiudicazione pari a € 6.694.800,00 oltre iva”, comunicata in pari data, a mezzo p.e.c., dalla quale la società Medifor apprendeva di non essere aggiudicataria del lotto 11 ma collocata in graduatoria al secondo posto e di aver acquisito la documentazione riguardante la società aggiudicataria, a seguito di istanza di accesso agli atti solo in data 30 gennaio 2026; - dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento ai verbali n. 5 del 23 settembre 2025 e n. 7 del 27 ottobre 2025 e 8 del 10 novembre 2025 relativi rispettivamente alla ammissione della aggiudicataria ed alla valutazione della offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl; - del Disciplinare di gara, art. 18.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, nella parte in cui è stata disposta genericamente ed in modo non comprensibile la valutazione col sistema tabellare per il Lotto 11) la “(…) durata del generatore di almeno 7 gg”; - di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile; Con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 124 c.p.a., a fronte dell’illegittima aggiudicazione definitiva a favore della contro interessata Cdf Medical Solutions S.r.l., con la declaratoria di esecuzione in forma specifica, con la rivalutazione del punteggio relativo all’offerta tecnica a fronte della mancata valutazione di uno dei sottocriteri stabiliti dagli atti di gara; ovvero della tutela per equivalente con la determinazione del relativo danno da quantificare sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 11 della procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, unitamente ai verbali di gara e al criterio del disciplinare relativo alla durata del generatore di almeno 7 giorni
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto 11, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata, deducendo in primo luogo la violazione degli artt. 108, commi 1 e 4, del d.lgs. 36/2023, del disciplinare e del capitolato, nonché errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà della valutazione tecnica. La Commissione aveva attribuito zero punti al subcriterio relativo alla durata del generatore di almeno 7 giorni, ritenendo necessario il funzionamento continuativo del dispositivo. Secondo la ricorrente, la durata avrebbe dovuto essere valutata considerando il pulsante on/off, la potenza del generatore e l'efficacia del trattamento; il dispositivo offerto, pur consumando più rapidamente la batteria per la maggiore potenza, sarebbe stato più performante. In via subordinata è stata contestata la clausola del disciplinare per ambiguità e irragionevolezza. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere per mancata esclusione dell'aggiudicataria, sostenendo che l'offerta non avrebbe indicato i materiali costitutivi del patch a radiofrequenza e dell'adesivo, impedendo la verifica della biocompatibilità e della sicurezza del dispositivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità perché il gravame era comunque infondato. Quanto al primo motivo, ha affermato che la lex specialis deve essere interpretata principalmente secondo il tenore letterale, senza integrazioni ermeneutiche incompatibili con certezza, trasparenza e par condicio. La previsione della durata del generatore di almeno 7 giorni, letta nel contesto della gara, richiedeva il funzionamento continuativo del dispositivo per tale periodo. Batteria e generatore costituiscono un unico sistema funzionale e il criterio premiale era diretto a privilegiare terapie settimanali ininterrotte senza interventi dell'operatore o del paziente. Il pulsante on/off, previsto per il lotto 11 per l'attivazione del dispositivo, non modificava tale requisito. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non potevano modificare né integrare la lex specialis e, comunque, erano formulati con riferimento sia al lotto 11 sia al lotto 12. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficiente la documentazione certificativa prodotta per il dispositivo offerto dall'aggiudicataria. Il prodotto risultava iscritto nel Repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute e certificato secondo gli standard europei e il Regolamento (UE) 2017/745; in assenza di prova contraria, tali elementi confermavano il rispetto degli standard di sicurezza, tracciabilità e prestazioni cliniche. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore dell'ASL e in euro 5.000 oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 108, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica; il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione del criterio previsto dalla lex specialis.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata esclusione dell'aggiudicataria; la censura è stata respinta alla luce della documentazione certificativa del dispositivo.
art. 124 c.p.a.
La domanda risarcitoria e di esecuzione in forma specifica è stata proposta in via conseguenziale, ma è rimasta priva di accoglimento per il rigetto dell'impugnazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per le memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza di merito.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati quali criteri letterale e sistematico per l'interpretazione della lex specialis, con prevalenza dell'interpretazione letterale quando necessaria a garantire certezza, trasparenza e par condicio.
Regolamento (UE) 2017/745
La certificazione del dispositivo secondo il regolamento è stata considerata, in assenza di prova contraria, elemento idoneo a confermare la conformità agli standard europei di sicurezza, tracciabilità e prestazioni cliniche.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis di gara devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e la connessione tra le parole utilizzate; non è consentita un'interpretazione integrativa che introduca significati impliciti o non chiaramente desumibili dal testo, in ragione delle esigenze di certezza, trasparenza e par condicio.
- Quando la lex specialis attribuisce un punteggio premiale alla durata di almeno un determinato periodo del generatore di un dispositivo medico, il requisito può essere riferito al funzionamento continuativo del sistema batteria-generatore se tale significato emerge dal tenore della clausola e dal contesto tecnico della fornitura.
- I chiarimenti della stazione appaltante hanno funzione illustrativa e non possono modificare o integrare le regole della gara già cristallizzate nella lex specialis; non possono quindi essere utilizzati per attribuire alla clausola un significato incompatibile con il suo tenore letterale.
- In assenza di specifiche contestazioni o prove contrarie, l'iscrizione del dispositivo medico nel repertorio ministeriale e la certificazione secondo gli standard europei e il Regolamento (UE) 2017/745 possono essere valorizzate come elementi sufficienti a comprovare il rispetto dei requisiti di sicurezza, tracciabilità e prestazione richiesti dalla gara.
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