Cassazione Penale, Ordinanza n. 04644/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per un incendio aggravato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) la erronea qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente riteneva dovesse essere sussunta nell'art. 424 c.p. e non nell'art. 423 c.p.; 2) l'erronea regolazione del trattamento sanzionatorio, con richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate e sulla recidiva. La censura sulla qualificazione contestava, in sostanza, la lettura delle prove e la configurabilità del delitto più grave; quella sul bilanciamento lamentava la mancata prevalenza delle attenuanti e una pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate o comunque meramente rivalutative le doglianze sulla qualificazione del fatto, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo ampio e coerente sulla base delle immagini di videosorveglianza, delle foto e delle modalità dell'azione, da cui avevano desunto sia la condotta di appiccare il fuoco all'automobile sia la situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Ha inoltre escluso vizi nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato più grave. Quanto al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello e ha affermato che la doglianza tendeva solo a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 423 c.p.
Richiamato come norma che punisce l'incendio in forma più grave; la Corte ritiene corretta la sussunzione del fatto in tale fattispecie sulla base delle modalità dell'azione e del pericolo per la pubblica incolumità.
art. 424 c.p.
Invocato dal ricorrente come fattispecie meno grave alternativa; la Corte ne esclude l'applicazione perché i fatti accertati integrano il reato più grave di incendio.
art. 132 c.p.
Richiamato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato, insieme all'art. 132 c.p., quale criterio per la graduazione della pena e per il bilanciamento sanzionatorio rimesso al giudice di merito.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come incendio in forma più grave o meno grave dipende dalla concreta valutazione delle modalità dell'azione, dell'entità del mezzo impiegato e dell'effettiva situazione di pericolo per la pubblica incolumità; la censura di legittimità è inammissibile quando sollecita una mera rivalutazione del compendio probatorio.
- Il giudice di merito può desumere l'elemento soggettivo del reato dalle caratteristiche oggettive della condotta, ivi compreso l'impiego di un liquido infiammabile e il modo di esecuzione del fatto.
- La graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizio di motivazione o errore di diritto, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e dei medesimi elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
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