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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11262/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

Un avvocato aveva svolto attività stragiudiziale e giudiziale nell'interesse di un ente poi in liquidazione, in relazione a procedimenti amministrativi contro i provvedimenti prefettizi che avevano dichiarato e poi confermato l'estinzione dell'ente. Dopo aver ricevuto solo un acconto, chiedeva l'ammissione al passivo del proprio credito professionale per oltre 1,5 milioni di euro, sostenendo che i mandati conferiti al difensore fossero validi, che la precedente ordinanza di cassazione avesse ormai coperto il punto dell'an debeatur, che la contestazione dell'ente non investisse anche il quantum e che il valore della controversia andasse commisurato all'intero patrimonio dell'ente. Il tribunale di rinvio aveva invece liquidato un importo molto inferiore, qualificando le cause amministrative come di valore indeterminabile, escludendo le maggiorazioni richieste e riconoscendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei limiti del giudizio di rinvio per avere il tribunale ritenuto contestato l'an debeatur e quindi superflua la specifica contestazione del quantum; violazione delle norme sul valore della causa e dei limiti del rinvio per avere qualificato le controversie come di valore indeterminabile anziché riferite all'intero patrimonio dell'ente; violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il tribunale fondato la decisione su un passaggio motivazionale ritenuto apparente o travisato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la negazione della validità del mandato e dello ius postulandi integrava una contestazione radicale dell'an debeatur, assorbente rispetto al quantum; ha escluso che la precedente ordinanza di cassazione avesse formato giudicato sul quantum o impedito al giudice di rinvio di valutare la quantificazione del compenso. Ha respinto il secondo motivo perché la causa amministrativa aveva ad oggetto soltanto l'impugnazione della legittimità dei provvedimenti di estinzione dell'ente e la sospensione degli stessi, senza che venissero in rilievo questioni patrimoniali: perciò il valore andava considerato indeterminabile, non parametrato all'intero patrimonio dell'ente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto contro un'argomentazione solo ad abundantiam, priva di autonoma efficacia decisoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi della domanda, non le qualificazioni giuridiche né i criteri di liquidazione del credito; la negazione dell'esistenza del credito rende irrilevante la mancata contestazione del quantum.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato in cassazione, ma solo nei limiti della questione effettivamente decisa; il riferimento incidentale a una gestione conservativa del patrimonio non vincola la quantificazione del compenso.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove, ma restano devoluti gli accertamenti rimasti assorbiti nella precedente fase di legittimità.

  • art. 29 c.c.

    L'attività volta a contestare la soppressione dell'ente e a conservare il patrimonio non integra di per sé nuove operazioni vietate, secondo il precedente richiamato.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa si determina in base alla domanda proposta.

  • art. 6 D.M. n. 127/2004

    Per la liquidazione degli onorari occorre far riferimento al valore della causa determinato secondo i criteri processuali; nel caso concreto il valore è stato ritenuto indeterminabile.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    Il credito dell'avvocato per prestazioni professionali è stato ammesso al passivo con privilegio generale.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata respinta perché rivolta contro un passaggio non decisivo della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la valutazione delle regole di liquidazione e dei fatti processuali compete al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza perché il punto decisivo era la contestazione dell'an e non del quantum.

  • art. 2724 n. 1 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza incidenza sull'esito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa, ma non accolto.

  • art. 18 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha ritenuto la norma utile a sovvertire l'esito.

  • art. 195 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; nessuna specifica portata decisiva è stata attribuita dalla Corte.

  • art. 208 l. fall.

    Base del ricorso originario in opposizione allo stato passivo.

  • art. 98 l. fall.

    Base del ricorso originario in opposizione allo stato passivo.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione della validità del mandato professionale o dello ius postulandi equivale a negazione dell'an debeatur del credito dell'avvocato; in tale ipotesi la mancata contestazione specifica del quantum non assume rilievo.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi della pretesa e non si estende alla qualificazione giuridica dei fatti né ai criteri di liquidazione del credito, che restano rimessi al giudice secondo iura novit curia.
  • Nel giudizio di rinvio, il vincolo derivante dalla cassazione riguarda solo il punto effettivamente deciso; affermazioni incidentali o argomentazioni svolte per esclusione di altra tesi non vincolano il giudice di rinvio sulla diversa questione rimasta assorbita.
  • Ai fini della liquidazione degli onorari professionali, una controversia amministrativa volta a ottenere l'annullamento o la sospensione di un provvedimento è di regola di valore indeterminabile quando il petitum concerne la legittimità dell'atto e non vengono in rilievo direttamente interessi patrimoniali determinati.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando censura un'affermazione meramente rafforzativa o ad abundantiam, perché tale passaggio non costituisce autonoma ratio decidendi e non incide sul dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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