Sentenza del 02/02/2022 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Onlus - Agevolazioni - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa al riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS: l'amministrazione aveva negato il beneficio sostenendo che la veste giuridica dell'ente non fosse idonea; il ricorrente ha dedotto che ciò che rileva è l'effettivo svolgimento di attività di natura solidaristica e non la forma giuridica formale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione del regime tributario agevolato per le ONLUS, non rileva la sola veste giuridica formale ma l'effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nella parte in cui l'ente ha dimostrato, con elementi concreti, lo svolgimento di attività compatibili con le finalità di solidarietà previste dalla normativa; l'atto amministrativo di diniego è stato annullato o è stata disposta la rivalutazione alla luce della sostanza delle attività svolte. Rimane sull'amministrazione l'onere di verificare la corrispondenza tra attività effettive e requisiti normativi prima di negare le agevolazioni.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (disciplina ONLUS)
La qualificazione come ONLUS si fonda sulle finalità e sulle attività effettivamente svolte (natura solidaristica), più che sulla forma giuridica formale dell'ente.
Massime di principio
- Per qualificarsi come ONLUS rileva la sostanza: verificare e documentare le concrete attività di solidarietà svolte, non solo la forma statutaria.
- Lo statuto e la forma giuridica sono utili ma non decisivi: occorre che l'operato dell'ente sia coerente e continuativo con le finalità di solidarietà.
- Onere della prova a carico dell'ente richiedente: tenere documentazione contabile, programmi di attività, rendiconti e prove dei benefici forniti ai destinatari.
- L'amministrazione può controllare e valutare l'effettività delle attività; un diniego è legittimo solo se sorretto da elementi concreti che dimostrino l'assenza dei requisiti sostanziali.
- In caso di dubbio prevale l'interpretazione sostanziale: le agevolazioni devono essere concesse se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa.
- Per prevenire contestazioni, l'ente dovrebbe adeguare lo statuto alle finalità ONLUS e mantenere trasparenza e tracciabilità delle attività e delle spese.
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