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Sentenza

Sentenza n. 7071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che ha respinto il ricorso contro l’annullamento comunale in autotutela del permesso di costruire n. 319/2017 e delle SCIA n. 338/2020 e n. 40/2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, acquirente di due unità immobiliari il 25 novembre 2022 da una società poi colpita da informativa antimafia, ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’annullamento comunale del 19 dicembre 2022 dei titoli edilizi. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1, 6, 7 e 10 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 c.p.a., dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, della direttiva 2014/42/UE e dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, lamentando l’omessa partecipazione al procedimento e sostenendo che l’acquisto risultava da atto pubblico e visura catastale. Con il secondo motivo ha contestato la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, richiamando una relazione tecnica secondo cui gli edifici non occupavano la sagoma della strada di progetto e non incidevano sugli indici edilizi, e ha prospettato una colpa concorrente comunale. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’interdittiva antimafia non poteva produrre effetti nei confronti di una persona fisica non imprenditrice e di un terzo acquirente in buona fede, deducendo inoltre che il Comune conosceva l’interdittiva già al rilascio dei titoli. Con il quarto motivo ha lamentato la mancata produzione dell’informativa antimafia; con il quinto ha invocato il limite quinquennale dell’art. 67 d.lgs. 159/2011. Con il sesto ha riproposto le censure urbanistico-edilizie già formulate in primo grado: insussistenza della strada di progetto per decadenza del vincolo e stralcio dal PUA del 2007, illegittimo ricorso all’art. 5 l.r. Campania 19/2009 e scorretto calcolo della volumetria ai sensi dell’art. 30 NTA del PRG, nonché rispetto delle distanze dalla pista ciclopedonale.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Collegio esamina prioritariamente la censura sulla falsa rappresentazione e ritiene provato che nelle relazioni asseverate e illustrative delle pratiche edilizie fosse costantemente indicata la zona omogenea B1, mentre il certificato di destinazione urbanistica e gli atti comunali attestavano la presenza, almeno in parte, di una zona destinata a viabilità di progetto. La decadenza del vincolo espropriativo non determina la reviviscenza della precedente destinazione urbanistica; l’eventuale qualificazione dell’area come zona bianca e l’esistenza del vincolo avrebbero dovuto essere rappresentate dal richiedente. La non veritiera rappresentazione, oggettivamente verificabile e idonea a indurre in errore l’amministrazione, consente l’annullamento anche oltre il termine ordinario e impedisce di invocare un affidamento legittimo; non occorre un accertamento penale definitivo, né la colpa concorrente dell’amministrazione esclude tale conclusione. È irrilevante che la strada non sia stata materialmente edificata o non abbia inciso sulla volumetria, perché ciò non elimina la falsa rappresentazione posta a base dell’annullamento. Il primo motivo è respinto: l’acquisto è intervenuto durante il procedimento, dopo il preavviso del 14 marzo 2022 e dopo il provvedimento del 19 dicembre 2022; il Comune ha appreso della vendita il 3 gennaio 2023 e non risulta provata una conoscenza anteriore, sicché non sussisteva un obbligo di coinvolgere l’acquirente. Sono respinte le censure antimafia: l’interdittiva del 24 marzo 2017 era stata confermata con giudicato; il permesso di costruire destinato all’attività imprenditoriale rientra tra i titoli abilitativi contemplati dall’art. 67 d.lgs. 159/2011 e la sua rimozione costituisce atto vincolato e ricognitivo della temporanea incapacità giuridica dell’impresa, non esercizio discrezionale di autotutela. La tutela dell’acquirente nei rapporti con la società venditrice resta demandata al giudice ordinario. Il successivo provvedimento prefettizio del 21 novembre 2025 non incide sulla legittimità degli atti valutata secondo il principio tempus regit actum; il limite quinquennale invocato riguarda, secondo il Collegio, i soggetti legati da vincoli di parentela, non l’impresa destinataria dell’interdittiva. La mancata produzione dell’informativa non è decisiva, essendo documentata la sua conferma con decisione passata in giudicato; è inoltre rilevato il carente interesse dell’appellante su tale profilo. Le ulteriori censure urbanistiche sono assorbite, poiché l’atto è plurimotivato e le ragioni ritenute legittime sono sufficienti a sostenerlo. Spese compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Secondo consolidata giurisprudenza, il superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies, comma 2, della legge, n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà.

    Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio non preclude l’intervento quando il titolo sia stato conseguito sulla base di una rappresentazione non corrispondente alla realtà, verificata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi; in tale ipotesi non è necessario un accertamento penale definitivo se non si tratta di dichiarazioni false o mendaci derivanti da condotte costituenti reato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    è principio generale che i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione debbono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (art.1, comma 2 - bis, l.241/1990) e questo principio non può che calarsi nel caso specifico come un dovere di rappresentazione dello stato di fatto veritiero.

    La buona fede e la collaborazione impongono al privato che richiede un titolo di rappresentare veritieramente lo stato dei luoghi e la relativa situazione urbanistica; la violazione di tale dovere, quando la rappresentazione sia idonea a indurre in errore l’amministrazione, esclude la tutela dell’affidamento e non è neutralizzata dalla mancata rilevazione dell’errore da parte dell’ente.

  • art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. 159/2011

    la preclusione per il soggetto attinto da interdittiva di avere rapporti riconducibili all’art 67 d.lgs. 159/2011 riguarda - ex art 67 lett. f) - i “… provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” tra i quali rientra anche il permesso di costruire rilasciato all’impresa.

    Il divieto derivante dall’interdittiva antimafia comprende i provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, inclusi i permessi di costruire rilasciati all’impresa destinataria.

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    il relativo provvedimento di annullamento si fonda sull'art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, che impone la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e dei contratti di cui all'art. 67, tra cui qui rilevano le "altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati".

    Accertata l’interdittiva nei confronti dell’impresa, la rimozione dei titoli abilitativi ricompresi nell’art. 67 è conseguenza vincolata prevista dall’art. 92, comma 3; l’atto ha natura ricognitiva dell’incapacità giuridica e non costituisce esercizio discrezionale dell’autotutela.

  • art. 67, comma 4, d.lgs. 159/2011

    l’art 67 d.lgs. 159/2011 e la connessa durata limitata riguarda i soggetti legati da vincoli di parentela (comma 4) e non i destinatari delle misure di prevenzione per i quali opera il termine della misura imposta dal giudice; in relazione alla questione in esame l'informativa è rivolta all'impresa mentre il comma 4 prevede il caso che sia rivolta al soggetto fisico e si estende all'impresa.

    Il limite temporale quinquennale del comma 4 non si applica all’impresa destinataria dell’interdittiva nel caso in esame; la disposizione riguarda l’estensione all’impresa degli effetti riferiti al soggetto fisico legato da vincoli di parentela.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario è consentito quando il titolo sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà, purché la difformità sia accertata in modo inequivocabile dall’amministrazione con i propri mezzi. L’accertamento penale passato in giudicato è necessario per le dichiarazioni false o mendaci riconducibili a condotte costituenti reato, ma non per la distinta ipotesi di falsa rappresentazione fattuale autonomamente verificata.
  • Il privato che richiede un titolo amministrativo è tenuto, in applicazione dei doveri di buona fede e collaborazione, a rappresentare veritieramente i fatti e la situazione urbanistica rilevante. Quando una rappresentazione non veritiera sia idonea a indurre in errore l’amministrazione, il destinatario del titolo non può invocare un affidamento legittimo; la mancata rilevazione dell’errore da parte dell’ente non esclude tale effetto.
  • La decadenza di un vincolo espropriativo non determina di per sé la reviviscenza della precedente destinazione urbanistica. Il richiedente un titolo edilizio deve dare conto della situazione risultante dalla decadenza del vincolo e non può continuare ad attestare la persistente classificazione dell’area nella precedente zona urbanistica senza motivarne il fondamento.
  • L’interdittiva antimafia comporta una incapacità giuridica parziale, riferita ai rapporti con la pubblica amministrazione previsti dalla legge. La rimozione dei titoli abilitativi imprenditoriali ricompresi nell’art. 67 d.lgs. 159/2011 costituisce atto vincolato e ricognitivo della condizione di incapacità, non esercizio discrezionale di autotutela.
  • L’obbligo di partecipazione al procedimento di autotutela non si estende a chi acquista il bene soltanto durante il procedimento, quando l’amministrazione non conosca l’acquisto prima dell’adozione dell’atto e non risulti provata una conoscenza anteriore. Restano impregiudicati i rimedi del terzo nei rapporti con il venditore davanti al giudice ordinario.
  • Quando un provvedimento è sorretto da più motivazioni autonome e almeno una di esse resiste alle censure, l’atto resta legittimo e possono essere assorbite le contestazioni relative alle ulteriori ragioni poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInterdittiva e informazione antimafiaAutotutela
RamiEdiliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentale

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