Cassazione Civile, Ordinanza n. 35325/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha revocato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, perché la rinuncia al ricorso era stata accettata da tutte le parti.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato il rigetto della sua domanda in un giudizio avente ad oggetto il rilascio di un suolo e la dedotta violazione delle distanze legali. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi difensori, con contestuale accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. La Corte ha quindi dato atto della rinuncia e della sua accettazione, ritenendo conseguentemente estinto il giudizio di cassazione; inoltre, ha revocato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. erroneamente depositata. È stato anche rilevato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non deve essere pronunciata condanna sulle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità; in tal caso non va emessa pronuncia sulle spese.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione erroneamente depositata può essere revocata quando intervenga una valida rinuncia al ricorso con relativa accettazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti costituisce causa di estinzione del processo di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è validamente accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese di lite.
- Se interviene una rinuncia con accettazione, la proposta di definizione già depositata può essere revocata in quanto divenuta incompatibile con l'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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