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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24323/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autore dichiarazioni)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da una persona che si doleva di essere stata diffamata da dichiarazioni rese da un altro soggetto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che le espressioni contestate rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di critica politica, poiché riferite all'attività pubblica della ricorrente quale amministratrice comunale, sorrette da verità putativa, continenza espressiva e interesse pubblico della notizia. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., degli artt. 595 e 51 c.p. e della legge n. 47/1948, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il carattere diffamatorio delle affermazioni, in particolare del paragone con 'brigatisti' o 'ex travestiti' e dell'affermazione relativa alla mancata denuncia dei fatti penalmente rilevanti subiti, che secondo la ricorrente sarebbe stata riferita alla denuncia alla polizia giudiziaria e non alla stampa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non denunciava una falsa applicazione di norme di diritto, ma mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie compiute dai giudici di merito, senza prospettare un vero vizio di sussunzione; inoltre, non risultavano integrati i requisiti minimi del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate come violazione di legge, mirassero sostanzialmente a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità sotto il profilo dedotto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3 e 21 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla lesione della reputazione e sui limiti della libertà di critica; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, ritenendo inammissibile il motivo per la sua sostanza fattuale.

  • art. 595 c.p.

    Invocato come norma sulla diffamazione; la Corte ha ritenuto che la censura non investisse correttamente la sua applicazione, ma la ricostruzione del fatto storico.

  • art. 51 c.p.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla scriminante dell'esercizio di un diritto; la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una contestazione della valutazione di merito.

  • legge n. 47/1948

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di pubblicazioni e diffamazione; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il ricorso non soddisfaceva i requisiti minimi per il controllo di legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la valutazione delle prove; se il ricorrente contesta il significato concreto attribuito agli elementi istruttori, la doglianza attiene semmai al vizio motivazionale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione di legge, mira in realtà a proporre una diversa lettura dei fatti di causa rispetto a quella già compiuta nei gradi di merito.
  • Il vizio di falsa applicazione di legge presuppone l'immutabilità del fatto storico come accertato dal giudice di merito; se la parte mette in discussione proprio quell'accertamento, la censura non è correttamente sussumibile nell'art. 360 n. 3 c.p.c.
  • La deduzione del vizio motivazionale richiede il rispetto dei limiti e dei requisiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; non è sufficiente una critica generica o una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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