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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29809/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un'area adibita a parcheggio sita in località Miseno, su suolo demaniale marittimo. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta dall'indagata contro il decreto di sequestro, ritenendo insussistenti interesse e legittimazione all'impugnazione perché il bene era demaniale, occupato senza titolo e non restituibile. Con unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse negato in modo apodittico l'interesse ad impugnare, senza verificare in concreto l'esistenza di una posizione giuridica qualificata. La ricorrente affermava di essere concessionario uscente ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, di avere avuto pregresse autorizzazioni comunali per l'attività di parcheggio fino al 2024 e di avere presentato un'istanza per l'affidamento temporaneo dell'area al Comune di Bacoli, elementi che avrebbero integrato un interesse concreto e attuale al dissequestro. Inoltre lamentava che la declaratoria di inammissibilità avesse impedito ogni scrutinio sul fumus del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale del riesame, che aveva escluso la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva tutelabile idonea a fondare l'interesse all'impugnazione, in quanto l'indagata occupava sine titulo un'area demaniale marittima, destinata a parcheggio, gravata da vincoli paesaggistici e archeologici, con presenza di opere abusive. La Corte ha rilevato che i pregressi titoli amministrativi erano ormai esauriti e che la stessa documentazione difensiva confermava la mancanza di un diritto attuale alla detenzione dell'area, essendo stata presentata solo una richiesta di affidamento temporaneo rimasta priva di riscontro. Conseguentemente è stata ribadita la carenza del requisito dell'interesse a impugnare richiesto dall'art. 322 c.p.p. e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma invocata dalla difesa come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge contro la declaratoria di inammissibilità del riesame.

  • art. 322 c.p.p.

    Il requisito dell'interesse a impugnare il provvedimento cautelare reale è richiesto per l'ammissibilità del riesame; tale interesse deve riferirsi a una situazione giuridica soggettiva tutelata e non a un mero interesse all'astratto esito favorevole sulla misura.

  • art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022

    Richiamato dalla difesa per sostenere la qualità di concessionario uscente e quindi la sussistenza di una posizione soggettiva qualificata.

  • artt. 633 e 639-bis c.p.

    Richiamati nella motivazione giurisprudenziale citata per descrivere il caso dell'occupante abusivo di immobile pubblico privo di interesse al riesame del sequestro.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La persona sottoposta a indagini può proporre riesame avverso il sequestro preventivo solo se allega un interesse concreto e attuale all'impugnazione, cioè la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento che possa essere rimossa dalla revoca della misura.
  • L'interesse a impugnare non coincide con la mera aspirazione a un esito favorevole sul fumus del reato o sulla legittimità astratta della misura, ma richiede un pregiudizio effettivo su una posizione giuridica qualificata.
  • Chi occupa abusivamente un bene demaniale o comunque un bene detenuto sine titulo non è titolare, di regola, di una posizione soggettiva idonea a fondare l'interesse al riesame del sequestro, se manca un valido titolo attuale alla detenzione o alla restituzione del bene.
  • La qualità di concessionario uscente o la pendenza di una domanda amministrativa di affidamento temporaneo non bastano, da sole, a radicare l'interesse all'impugnazione se dagli atti emerge l'assenza di un titolo efficace in atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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