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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la nomina, in via cautelare, del commissario ad acta per l’attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 115 del 4 marzo 2025, secondo le prescrizioni contenute nella sentenza n. 508 del 18 novembre 2025; nonché, previa sospensione dell’efficacia, per la declaratoria di nullità ed inefficacia ovvero per l’annullamento: - della determinazione n. 117 AVV del 23 febbraio 2026, con la quale il Direttore del Dipartimento Avvocatura e Affari Legali della Regione Abruzzo, nel modificare la propria precedente determinazione n. 100 del 13 febbraio 2026, ha concluso il procedimento di vigilanza di cui all’articolo 16-bis della legge regionale n.39 del 2012, in pretesa esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 115 del 2025, come ordinato con sentenza n. 508 del 2025 resa dal medesimo Tribunale in sede di ottemperanza; - di ogni altro atto connesso, comprese la suindicata originaria determinazione direttoriale conclusiva del procedimento di vigilanza n. 100 del 13 febbraio 2026 e le relazioni istruttorie del funzionario designato allegate ad entrambe le determinazioni direttoriali.

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazioni direttoriali regionali n. 100 del 13 febbraio 2026 e n. 117 AVV del 23 febbraio 2026, adottate in pretesa esecuzione delle precedenti pronunce del TAR Abruzzo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione volto alla nomina cautelare di un commissario ad acta per l’attuazione della sentenza del TAR Abruzzo n. 115 del 4 marzo 2025, secondo le prescrizioni contenute nella sentenza n. 508 del 18 novembre 2025. Ha inoltre chiesto, previa sospensione dell’efficacia, la declaratoria di nullità e inefficacia ovvero l’annullamento della determinazione n. 117 AVV del 23 febbraio 2026, modificativa della precedente determinazione n. 100 del 13 febbraio 2026, con cui il Direttore del Dipartimento Avvocatura e Affari Legali della Regione Abruzzo ha concluso il procedimento di vigilanza previsto dall’articolo 16-bis della legge regionale n. 39 del 2012, nonché degli atti connessi e delle relazioni istruttorie. Nel corso della camera di consiglio il difensore del ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, considerando l’imminente decorso del termine dilatorio dimidiato per la fissazione officiosa della camera di consiglio destinata alla trattazione dell’incidente di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare nel merito la legittimità o l’efficacia delle determinazioni regionali contestate e senza procedere, in questa fase, alla nomina del commissario ad acta. Ha fissato per il 13 maggio 2026 la camera di consiglio per la trattazione dell’incidente di esecuzione. In ragione della complessità della vicenda, ha compensato tra le parti costituite le spese relative agli atti della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare; la rinuncia della parte ha reso non necessaria la decisione sulla sospensione.

  • art. 16-bis l.r. Abruzzo n. 39/2012

    Indicato quale fondamento del procedimento regionale di vigilanza concluso dalle determinazioni contestate.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare proposta nell’ambito di un incidente di esecuzione deve essere dichiarata dal giudice, senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora, quando la parte non intenda più ottenere una misura cautelare immediata.
  • Quando l’incidente di esecuzione deve essere ancora trattato nel merito, la rinuncia alla cautelare non definisce la controversia esecutiva, che deve essere fissata per una successiva camera di consiglio.
  • La complessità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese relative alla sola fase cautelare tra le parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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