Sentenza n. 1614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, sezione III, 14 luglio 2025 n.966, che ha accolto il ricorso n. 1505/2024 R.G., proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda presentata il 7 dicembre 2022 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dalla società Sanfrancesco S.r.l. per il rilascio della valutazione di impatto ambientale - VIA positiva per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 30.158 MW in Comune di S. Eramo in Colle (Ba); e per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sez. III, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato sulla domanda di VIA e ordinato al MASE di concludere il procedimento entro trenta giorni
Esito
Favorevole al resistente (impresa proponente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il 7 dicembre 2022, un'istanza per il rilascio della VIA relativa a un impianto agrivoltaico da realizzare in Puglia. Dopo la conclusione della consultazione pubblica e una diffida a provvedere, aveva impugnato il silenzio dell'amministrazione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo perentori i termini del procedimento di VIA e ordinando la conclusione del procedimento. I Ministeri hanno appellato deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006: la sentenza avrebbe imposto un termine indifferenziato senza considerare i criteri legali di priorità nella trattazione dei progetti PNRR, PNIEC e delle iniziative ritenute prioritarie, sostenendo che il progetto, di potenza inferiore a 50 MW, non rientrasse tra quelli prioritari. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 17-bis della l. 241/1990 e dell'art. 25, commi 2, 2-bis, 2-quater e 2-quinquies, del d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. 400/1988, contestando che il silenzio del Ministero della Cultura potesse produrre assenso tacito sul concerto richiesto. Secondo gli appellanti, la disciplina speciale avrebbe previsto, in caso di ritardo, l'intervento del titolare del potere sostitutivo e non il silenzio-assenso, mentre la VIA, incidendo anche su profili paesaggistici e culturali, avrebbe richiesto un provvedimento espresso. La società appellata ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC aveva successivamente espresso il proprio parere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la sentenza di primo grado, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso il proprio parere, sicché l'amministrazione ha provveduto, ancorché tardivamente, sull'adempimento oggetto della controversia. La sopravvenuta determinazione amministrativa ha reso non più utile una decisione sui motivi d'appello relativi all'ordine di priorità dei procedimenti VIA e alla formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura. Poiché il risultato sostanziale era stato conseguito dalla società anche in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria e l'adempimento era intervenuto in ritardo, il Collegio ha posto le spese a carico dei Ministeri appellanti, in solido, liquidandole in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 152/2006
La disciplina sui criteri di priorità non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
La questione interpretativa prospettata dagli appellanti riguardava il rapporto tra criteri di priorità nella calendarizzazione delle istanze e termini dei procedimenti di VIA, ma non è stata decisa per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 25 d.lgs. 152/2006
>La disciplina richiamata nel provvedimento riguarda i termini del procedimento di VIA e il concerto del Ministero della Cultura.
Il TAR aveva ritenuto applicabili i termini procedimentali e censurabile l'inerzia; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito la correttezza di tale ricostruzione, poiché l'appello è stato dichiarato improcedibile.
art. 17-bis l. 241/1990
>Il TAR aveva ritenuto applicabile l'istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni al procedimento di VIA.
Gli appellanti ne hanno contestato l'applicabilità rispetto al concerto del Ministero della Cultura, ma il motivo non è stato deciso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, dell'atto o del parere la cui mancata adozione aveva costituito oggetto dell'azione avverso il silenzio rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il giudizio, quando la decisione richiesta non conserva più concreta utilità.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione successivo alla pronuncia di primo grado può determinare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il risultato sostanziale sia stato conseguito dal privato in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria.
- In presenza di un adempimento amministrativo tardivo che determina l'improcedibilità del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, in quanto l'inerzia ha reso necessario il ricorso.
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