Cassazione Penale, Sentenza n. 22546/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano chiedendo che le attenuanti generiche riconosciute prevalessero sulla recidiva reiterata. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che la norma impedisce al giudice di bilanciare le circostanze in modo da lasciare prevalere le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sulla recidiva aggravata (art. 99, comma 4 c.p.), richiamando pronunce della Corte Costituzionale che hanno in più casi censurato il divieto di prevalenza con riguardo ad alcune attenuanti (in particolare l'art. 62, n.4 c.p. sul danno di particolare tenuità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente ammissibile in linea di principio una censura fondata esclusivamente su questione di illegittimità costituzionale, purché rilevante; tuttavia, nel merito, ha ritenuto la questione manifestamente infondata. La Corte ha confermato che il legislatore può introdurre deroghe al bilanciamento delle circostanze e che l'art. 69, comma 4, c.p. trova fondamento nella particolare rilevanza della recidiva. Pur riconoscendo che la Corte Costituzionale ha talvolta dichiarato l'illegittimità della norma in casi concreti (soprattutto con attenuanti specifiche come l'art. 62 n.4), la Cassazione ha ritenuto che le attenuanti generiche indefinite non siano assimilabili a quelle tipizzate e che, nel caso di furto con ampia forbice edittale e minimo contenuto, il giudice di merito possa comunque adeguare la pena al fatto anche in presenza di recidiva qualificata. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69 c.p., comma 4
Prevede il divieto che le attenuanti prevalgano sulla recidiva; la Corte ne riconosce la legittimità di principio, salvo censura in ipotesi concrete di manifesta sproporzione o irragionevolezza.
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche, essendo indefinite, non sono automaticamente assimilabili alle attenuanti tipizzate cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto talvolta prevalenza; il loro riconoscimento non legittima di per sé la prevalenza sulla recidiva reiterata.
art. 99 c.p., comma 4 (recidiva reiterata)
Qualifica la recidiva reiterata come circostanza aggravante che il legislatore ha ritenuto meritevole di particolare considerazione; la norma collegata all'art. 69 comma 4 impedisce normalmente che essa venga neutralizzata dalle attenuanti generiche.
art. 62, n.4 c.p. (danno di particolare tenuità)
È un'attenuante tipizzata che, per la sua natura e per la funzione di riequilibrio in casi di elevata cornice edittale, la Corte Costituzionale ha ritenuto in più occasioni idonea a giustificare la prevalenza sulle aggravanti in casi concreti; distinta dalle attenuanti generiche.
art. 3 Cost.
Richiesto dal ricorrente come parametro di illegittimità (principio di uguaglianza); la Corte ha valutato l'equilibrio tra discrezionalità legislativa e divieti di trattamento arbitrario.
art. 27 Cost.
art. 27, commi 1 e 3 Cost.
Richiamato in relazione al principio della personalità della pena e alla funzione rieducativa; la Corte ha ricordato che alcune attenuanti di natura personale possono implicare obblighi di adeguamento della pena, ma non ha esteso tale principio automaticamente alle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione basato solo su questione di legittimità costituzionale della norma applicata è ammissibile se la questione è rilevante e l'accoglimento potrebbe produrre un effetto favorevole (es. annullamento parziale).
- L'art. 69, comma 4, c.p. è considerato costituzionalmente compatibile di principio: il divieto che le attenuanti prevalgano sulla recidiva è accettabile salvo che, nel caso concreto, determini una sproporzione manifesta tra fatto e sanzione.
- Le pronunce di illegittimità costituzionale sono più agevoli quando riguardano attenuanti tipizzate e di particolare natura personale o riequilibratrice (es. art. 62 n.4 c.p.), meno quando si tratta di attenuanti generiche e indefinite.
- Per ottenere che una attenuante prevalga sulla recidiva reiterata conviene documentare concretamente il grave squilibrio sanzionatorio prodotto dall'applicazione automatica della recidiva (dimostrare manifesta irragionevolezza o eccessiva asprezza), e collegare la censura a specifiche pronunce della Corte Costituzionale che si applicano al caso materiale.
- In casi di reati con ampia forbice edittale e minimo edittale contenuto (es. furto), il giudice di merito può comunque modulare la pena nel rispetto delle attenuanti riconosciute, senza che ciò implichi automaticamente la prevalenza formale delle attenuanti sulla recidiva.
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