Regolamento (UE) 2019/454
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione, del 20 marzo 2019, relativo all'autorizzazione dei preparati di alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 o Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 nonché di un preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 come additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, quattro preparati enzimatici da impiegare come additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali. La Commissione prende atto del parere favorevole dell'EFSA, che non ha rilevato effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente alle condizioni d'uso proposte. L'autorizzazione è concessa come additivi tecnologici, con specifiche condizioni d'impiego, requisiti di sicurezza per gli operatori e validità fino all'11 aprile 2029.
Autorizzazione di quattro preparati enzimatici come additivi tecnologici per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l'immissione e l'uso, per tutte le specie animali, di quattro additivi tecnologici destinati all'insilaggio: tre preparati di alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 e Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, e un preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-10001. L'autorizzazione vale alle condizioni e con le limitazioni tecniche indicate nell'allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono previste prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e un termine di autorizzazione fino all'11 aprile 2029 per ciascun additivo indicato in allegato.
Autorizzazione di preparati enzimatici come additivi per l'insilaggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione autorizza quattro preparati enzimatici da utilizzare come additivi tecnologici per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e si fonda sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare le disposizioni relative agli additivi per l'insilaggio di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 7. I preparati interessati erano già registrati come prodotti esistenti nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio; successivamente è stata presentata domanda di autorizzazione come additivi per mangimi nella categoria degli additivi tecnologici, corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. L'EFSA, nel parere del 7 marzo 2018, ha concluso che i prodotti, alle condizioni d'uso proposte, non incidono negativamente sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e possono migliorare la produzione di insilato da materiali foraggeri facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Additivi autorizzati
L'allegato autorizza i seguenti preparati:
- 1k101: alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, attività minima 129 800 DNS/g di additivo;
- 1k102: alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, attività minima 101 050 DNS/g di additivo;
- 1k103: alfa-amilasi prodotta da Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, attività minima 235 850 DNS/g di additivo;
- 1k104: endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, attività minima 2 750 DNS/g di additivo.
Tutti i preparati sono in forma solida e sono destinati a tutte le specie animali.
Condizioni di impiego
Per ciascun additivo l'allegato prevede condizioni specifiche di uso e una dose minima quando il prodotto è utilizzato da solo, senza combinazione con altri enzimi o microrganismi come additivi per l'insilaggio:
- 1k101: 40 DNS/kg di materiale fresco;
- 1k102: 10 DNS/kg di materiale fresco;
- 1k103: 23 DNS/kg di materiale fresco;
- 1k104: 7 DNS/kg di materiale fresco.
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Sicurezza per gli operatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l'adozione di procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
Metodi analitici e controllo
Per la verifica degli additivi sono previsti metodi colorimetrici DNS: per l'alfa-amilasi, basati sull'idrolisi enzimatica dell'amido a pH 4,5 e 37 °C; per l'endo-1,4-beta-glucanasi, basati sull'idrolisi della carbossimetilcellulosa (CMC) alle stesse condizioni. L'allegato rinvia al laboratorio di riferimento per le informazioni dettagliate sui metodi di analisi.
Durata dell'autorizzazione ed efficacia
Il termine di autorizzazione indicato in allegato per ciascun additivo è l'11 aprile 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L'articolo 1 autorizza i preparati elencati nell'allegato come additivi nell'alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", alle condizioni ivi indicate.
Sostanze autorizzate e specie destinatarie
Sono autorizzati tre preparati di alfa-amilasi (EC 3.2.1.1) prodotti da Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 e Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, nonché un preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, per tutte le specie animali.
Condizioni di impiego e dosi minime
L'allegato stabilisce, per ciascun additivo, l'attività minima per grammo di prodotto e la dose minima in caso di uso non combinato con altri enzimi o microrganismi come additivi per l'insilaggio: 40 DNS/kg di materiale fresco per 1k101, 10 DNS/kg per 1k102, 23 DNS/kg per 1k103 e 7 DNS/kg per 1k104.
Prescrizioni per gli utilizzatori
Per tutti i preparati, le istruzioni d'uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
Metodi di analisi
Per la determinazione dell'alfa-amilasi e dell'endo-1,4-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi è previsto un metodo colorimetrico (DNS) basato, rispettivamente, sull'idrolisi enzimatica di amido o di carbossimetilcellulosa (CMC) a pH 4,5 e a 37 °C; i dettagli metodologici sono richiamati tramite il laboratorio di riferimento.
Periodo di autorizzazione
Per ciascuno dei quattro additivi indicati nell'allegato il termine di autorizzazione è fissato all'11 aprile 2029.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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