Regolamento (UE) 2019/456
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/456 della Commissione, del 20 marzo 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza una modifica limitata delle specifiche del nuovo alimento "olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum", riducendo il limite inferiore dell’indice di saponificazione da 186 a 179 mg KOH/g. La Commissione ritiene che la variazione non incida sulle valutazioni di sicurezza già effettuate, anche perché le sostanze insaponificabili restano entro i limiti autorizzati. Di conseguenza, viene aggiornato l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 con la nuova voce tecnica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento "olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum" e aggiornamento dell'elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al nuovo alimento "olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum", già autorizzato quale ingrediente alimentare e inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Incide sull'immissione sul mercato nell'Unione europea di tale prodotto, limitatamente alla modifica delle relative specifiche tecniche; non introduce una nuova autorizzazione generale né riguarda altri nuovi alimenti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Modifica delle specifiche dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/456 della Commissione interviene su un nuovo alimento già autorizzato nell’Unione, modificandone esclusivamente le specifiche tecniche. La Commissione opera ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto normativo e procedura seguita
Il sistema del regolamento (UE) 2015/2283 richiede che solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato. La Commissione ricorda che l’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum era già stato autorizzato come nuovo ingrediente alimentare dalla decisione di esecuzione 2014/155/UE, adottata sotto il previgente regime del regolamento (CE) n. 258/97.
La società Ovalie Innovation ha presentato il 17 maggio 2018 una domanda di modifica delle specifiche ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La richiesta aveva ad oggetto la riduzione del limite inferiore dell’indice di saponificazione da 186 mg KOH/g a 179 mg KOH/g, al fine di tener conto delle variazioni che possono intervenire nel processo di produzione e raffinazione dell’olio destinato agli integratori alimentari.
Valutazione della Commissione
La Commissione ritiene che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. La motivazione è che la modifica proposta è limitata e che il conseguente aumento delle sostanze insaponificabili, profilo potenzialmente rilevante per la sicurezza, resta comunque entro i valori limite già autorizzati.
Sempre nei considerando, la Commissione afferma che la modifica proposta non altera le considerazioni di sicurezza alla base dell’autorizzazione originaria e che le informazioni fornite nella domanda sono sufficienti per concludere che la modifica è conforme all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Effetto normativo: aggiornamento dell’elenco dell’Unione
L’articolo 1 dispone la modifica della voce relativa al nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’aggiornamento è attuato tramite sostituzione della relativa voce nella tabella 2 (Specifiche) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Nuove specifiche tecniche del prodotto
L’allegato definisce le specifiche del nuovo alimento "Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum" come segue:
- descrizione: olio contenente gliceridi degli acidi grassi prodotto dai semi di coriandolo (Coriandrum sativum L.);
- aspetto: colore giallognolo, sapore tenue;
- CAS: 8008-52-4;
- composizione in acidi grassi: acido palmitico 2-5%, acido stearico < 1,5%, acido petroselinico 60-75%, acido oleico 8-15%, acido linoleico 12-19%, acido α-linoleico < 1,0%, acidi grassi trans ≤ 1,0%;
- parametri di purezza: indice di rifrazione (20 °C) 1,466-1,474, indice di acidità ≤ 2,5 mg KOH/g, indice di perossido ≤ 5,0 meq/kg, indice di iodio 88-110 unità, indice di saponificazione 179-200 mg KOH/g, sostanze insaponificabili ≤ 15 g/kg.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Autorizzazione della modifica delle specifiche
L’articolo 1 dispone che la voce relativa al nuovo alimento "olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e inserita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sia modificata secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento.
Aggiornamento tecnico dell’indice di saponificazione
L’allegato sostituisce la scheda delle specifiche del prodotto, mantenendo la descrizione generale ma aggiornando in particolare l’indice di saponificazione, fissato a 179-200 mg KOH/g. Restano invariati gli altri parametri di purezza e composizione, inclusi indice di acidità, indice di perossido, indice di iodio e contenuto di sostanze insaponificabili (≤ 15 g/kg).
Motivazione della modifica e assenza di nuova valutazione EFSA
Nei considerando la Commissione spiega che la domanda è stata presentata da Ovalie Innovation il 17 maggio 2018 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, per ridurre il limite inferiore dell’indice di saponificazione da 186 a 179 mg KOH/g. La Commissione ritiene non necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché la modifica è limitata e l’eventuale aumento delle sostanze insaponificabili resta entro i limiti autorizzati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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