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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/455

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione, del 20 marzo 2019, che dispone la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America

Normativa europea32019R0455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di UAN originarie di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La registrazione serve a preservare l’efficacia di eventuali futuri dazi antidumping, in presenza di elementi che indicano un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta. Il provvedimento è temporaneo, si applica direttamente in tutti gli Stati membri e non anticipa l’esito definitivo dell’inchiesta.

Registrazione temporanea delle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti ai fini di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali, attualmente classificati al codice NC 3102 80 00, originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America. Coinvolge le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare tali importazioni per un periodo limitato; il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri. L’obbligo di registrazione cessa dopo tre settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo opera nel contesto di un’inchiesta antidumping già aperta e non introduce dazi, ma solo la registrazione in vista di eventuali misure definitive.

Registrazione delle importazioni di UAN originarie di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 interviene nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione sulle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (UAN), classificati al codice NC 3102 80 00. La misura è adottata perché, dopo l’apertura dell’inchiesta, le importazioni dai paesi interessati sono ulteriormente aumentate in misura tale da poter compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5 bis, che consente di ordinare la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 19 bis. La registrazione è esclusa solo se vi sono prove sufficienti che le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) o d), non sono soddisfatte.

L’inchiesta antidumping era stata aperta con avviso pubblicato il 13 agosto 2018, a seguito di una denuncia presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di UAN.

Prodotto interessato e paesi coinvolti

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (UAN), attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00. Le importazioni interessate sono quelle originarie di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America.

Valutazione della Commissione sulle condizioni di registrazione

La Commissione esamina tre profili principali:

  • se gli importatori fossero o dovessero essere informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio;
  • se vi sia stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta;
  • se tale aumento possa compromettere gravemente l’effetto riparatore di un dazio antidumping definitivo.

Quanto al primo profilo, la Commissione ritiene sufficiente l’informazione disponibile al pubblico e alle parti interessate: l’avviso di apertura e la denuncia non riservata avrebbero messo gli importatori in condizione di conoscere le allegazioni di dumping e pregiudizio. I margini di dumping indicati sono considerati significativi, variando dal 43 % all’83 %.

Sul secondo profilo, i dati statistici mostrano un incremento delle importazioni nel periodo settembre-dicembre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017: +19,5 % per la Russia, +11,5 % per Trinidad e Tobago, +66,1 % per gli Stati Uniti, per un totale complessivo di +33,6 %. La media mensile del periodo settembre-dicembre 2018 risulta inoltre superiore del 34,0 % rispetto alla media mensile del periodo d’inchiesta.

Effetto riparatore e osservazioni sui prezzi

La Commissione osserva che l’aumento dei volumi importati, pari a oltre 48 000 tonnellate metriche supplementari su base mensile rispetto ai volumi del periodo d’inchiesta, è in sé idoneo a incidere in modo rilevante sul mercato dell’Unione. Pur essendo aumentati anche i prezzi all’importazione, la Commissione ritiene che ciò non escluda il rischio di pregiudizio, anche perché l’aumento dei prezzi è stato giudicato modesto rispetto all’aumento dei costi, in particolare del gas.

Sono state inoltre esaminate le contestazioni di alcuni produttori esportatori e importatori circa l’assenza di costituzione di scorte e l’asserita mancanza di effetti negativi sui prezzi di mercato; tali argomenti non hanno impedito alla Commissione di concludere che non vi siano elementi sufficienti per escludere la registrazione.

Contenuto operativo della misura

L’articolo 1 ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario dei tre paesi interessati. La registrazione è limitata nel tempo: scade dopo tre settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento precisa che l’eventuale imposizione di dazi futuri dipenderà dalle risultanze definitive dell’inchiesta antidumping. Sulla base della denuncia, il possibile livello dei dazi è stimato tra il 13 % e l’83 % del valore cif all’importazione del prodotto in esame.

Trattamento dei dati personali ed entrata in vigore

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e origine

La misura riguarda i miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (UAN), attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00, originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America.

Presupposti per la registrazione

La Commissione applica l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036: le importazioni devono essere registrate durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 19 bis, salvo prova sufficiente che non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d).

Valutazione dell’informazione agli importatori e del dumping

La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio, in particolare per effetto dell’avviso di apertura del 13 agosto 2018 e della disponibilità della denuncia e del fascicolo non riservato. I margini di dumping indicati nella denuncia variano dal 43 % all’83 %.

Aumento sostanziale delle importazioni

Dalle statistiche Eurostat emerge un ulteriore aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta: nel periodo settembre-dicembre 2018 il volume complessivo è aumentato del 33,6 % rispetto allo stesso periodo del 2017 e la media mensile è risultata superiore del 34,0 % rispetto alla media mensile del periodo d’inchiesta.

Rischio di indebolimento dell’effetto riparatore

La Commissione conclude che l’aumento delle importazioni e le dinamiche di prezzo possono compromettere gravemente l’effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi. Il testo richiama anche l’assenza di elementi risolutivi contrari sulla costituzione di scorte e osserva che l’aumento dei prezzi all’importazione non esclude il pregiudizio, anche alla luce dell’aumento dei costi di produzione.

Durata della registrazione e carattere provvisorio della misura

L’obbligo di registrazione scade dopo tre settimane dall’entrata in vigore del regolamento. L’eventuale imposizione di futuri dazi dipenderà dalle risultanze definitive dell’inchiesta antidumping; sulla base della denuncia, l’eventuale livello dei dazi è stimato tra il 13 % e l’83 % del valore cif all’importazione.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdazi doganalicommercio internazionale

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