Sentenza n. 4366/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; - del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13/12/2022 con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; nonché - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato A al Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 contenente per ciascuna annualità, gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta a ripiano ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e alla determinazione della quota di payback per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 e dell'art. 18 del decreto-legge n. 115 del 2022, contestando l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e l'imputazione a suo carico della quota di ripiano determinata dalla Regione Veneto. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato e documentato di avere versato alla Regione Veneto la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti, secondo la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025 prevede che, per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La Regione Veneto ha confermato l'avvenuto pagamento depositando il decreto regionale attestante il versamento. La sopravvenuta disciplina e l'adempimento della ricorrente hanno quindi eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Ha costituito il fondamento degli atti ministeriali e regionali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa [...].
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta stabilisce che il pagamento di una quota ridotta estingue integralmente l'obbligazione amministrativa oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, l'integrale pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti contro gli atti di determinazione del debito.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta sia documentato dalla parte interessata e confermato dall'amministrazione destinataria, in modo da eliminare l'interesse concreto alla decisione sull'impugnazione.
- In presenza di una definizione legislativa sopravvenuta della controversia e di modalità di pagamento espressamente previste dalla legge, il giudice può compensare integralmente le spese in ragione della peculiarità delle sopravvenienze e del modo in cui il giudizio è stato definito.
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