Cassazione Civile, Ordinanza n. 15034/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente addetta come assistente di studio odontoiatrico, poi revocato, e da un successivo licenziamento per giusta causa fondato sull’addebito di avere eseguito, in un giorno di chiusura dello studio e senza titolo abilitante, un trattamento di igiene dentale su un paziente e sulla madre di lui. Il tribunale e poi la corte d’appello hanno ritenuto illegittimo il recesso, valorizzando documenti e messaggi che mostravano come la lavoratrice avesse operato su richiesta della datrice e/o del collaboratore di studio, in attività tollerate in precedenza e dunque prive di antigiuridicità; hanno inoltre qualificato il secondo licenziamento come ritorsivo, collegato alla revoca del primo e alla rivendicazione di differenze retributive. Con il ricorso per cassazione la datrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per difetto/motivazione apparente o illogica, lamentando la mancata ammissione di prove richieste per dimostrare la giusta causa e la valorizzazione della sola versione avversaria; 2) violazione del CCNL Studi Professionali e delle norme sul profilo professionale dell’ASO, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell’interpretare il quadro regolatorio relativo alle mansioni e alla formazione; 3) ulteriore vizio motivazionale per avere la corte d’appello qualificato come ritorsivo il licenziamento senza adeguata spiegazione del nesso causale con la precedente vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo fossero in parte inammissibili e in parte infondati, perché la motivazione della sentenza d’appello era chiara, non apparente né contraddittoria, e il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito o le prove. Ha inoltre osservato che, essendovi doppia conforme, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano inammissibili in mancanza della specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Anche il secondo motivo è stato respinto, poiché si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione della vicenda e non in un effettivo errore di sussunzione o interpretazione normativa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
Dopo la riforma non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità resta limitato al solo "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 380 bis 1 c.p.c.
ricorrendone i presupposti per il rito camerale
È richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
CCNL dei Dipendenti Studi Professionali anno 2017
È evocato dalla ricorrente come parametro per contestare l'interpretazione delle mansioni dell'assistente di studio odontoiatrico; la Corte ritiene però che la doglianza miri solo a una rivalutazione del merito.
art. 1, comma 2, 4 e 5 dell'Accordo del 23.11.2017 allegato al DPCM 9 febbraio 2018
Sono richiamati per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico e della relativa formazione, ma la Corte non ravvisa una violazione normativa, ritenendo corretta la valutazione di merito.
legge n. 43/2006, art. 1, comma 2
È citata in relazione alla qualificazione dell'ASO come operatore di interesse sanitario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del merito sotto il profilo dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o intrinsecamente incomprensibile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- La mancata ammissione di prove può integrare vizio di legittimità solo se la prova dedotta è decisiva in senso stretto, cioè idonea a sovvertire con certezza la ricostruzione fattuale posta a base della decisione impugnata.
- La qualificazione dell’addebito disciplinare e la valutazione della sua antigiuridicità spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle risultanze documentali o testimoniali.
- Il licenziamento può essere qualificato come ritorsivo quando il giudice di merito accerti che esso sia causalmente collegato a una pregressa iniziativa del lavoratore che ha inciso sulla posizione del datore di lavoro; tale accertamento è sindacabile solo entro i limiti del vizio motivazionale consentito.
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