Sentenza n. 1293/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino di revoca del nulla osta al lavoro subordinato avente n. prot. -OMISSIS- in favore del ricorrente, da -OMISSIS- ai sensi del D.P.C.M del 21.12.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata comunicazione dell'ingresso del lavoratore e mancata richiesta di registrazione del contratto entro otto giorni dalla scadenza del visto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura prevista dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, del d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999, l'omessa o insufficiente motivazione, il difetto di istruttoria, l'eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione, la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 e la violazione dell'art. 21-septies della stessa legge. Il provvedimento era motivato dal fatto che il visto fosse scaduto senza comunicazione dell'ingresso del lavoratore e senza richiesta di registrazione del contratto entro otto giorni. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, il giudizio è proseguito mentre l'amministrazione riapriva il procedimento, acquisiva ulteriore documentazione e prendeva in esame una richiesta di subentro presentata da una società agricola, disponendo il rilascio di un nuovo nulla osta e trasferendo la pratica alla Prefettura di Napoli per competenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La riapertura del procedimento, la richiesta di subentro, il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e il trasferimento della pratica alla Prefettura di Napoli hanno fatto venir meno un interesse attuale e concreto del ricorrente alla decisione di merito sulla revoca originariamente impugnata. Il giudice ha rilevato l'assenza di contrarie deduzioni del ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate. Il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il Collegio ha condiviso la valutazione di infondatezza delle doglianze originarie già espressa in sede cautelare con l'ordinanza n. 32/2025.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, per il venir meno di un interesse attuale e concreto al vaglio di merito.
D.P.C.M. 21 dicembre 2021
Disciplina la procedura nell'ambito della quale era stato richiesto il nulla osta al lavoro subordinato e sulla cui base il ricorrente contestava la revoca.
d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta e del lavoro subordinato dello straniero; il testo non espone una specifica interpretazione decisiva del giudice.
d.P.R. 394/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina attuativa dell'ingresso e del lavoro subordinato dello straniero; il testo non espone una specifica interpretazione decisiva del giudice.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Invocati dal ricorrente con riferimento alle garanzie partecipative e al preavviso di rigetto; la sentenza non decide nel merito tali censure.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in tema di nullità del provvedimento; la sentenza non decide nel merito la relativa censura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone menzionate nella decisione.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione riapre il procedimento e adotta ulteriori determinazioni che eliminano l'interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sull'atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in relazione alla situazione sostanziale esistente al momento della decisione e può derivare dal rilascio di un nuovo provvedimento favorevole o dal trasferimento della pratica ad altra amministrazione competente, quando tali sviluppi rendano non più utile l'annullamento dell'atto impugnato.
- Anche quando il giudizio è definito per improcedibilità, il giudice può regolare il contributo unificato secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando incidentalmente la fondatezza delle originarie doglianze sulla base delle risultanze già acquisite, senza pronunciarsi nel merito con efficacia decisoria sulle censure.
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