Ordinanza n. 2977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la cassazione della sentenza Consiglio di Stato sez. IV 18 marzo 2026 n.2310, che ha respinto il ricorso n. 3665/2024 R.G. proposto per la riforma della sentenza T.a.r. Abruzzo, sede de l’Aquila, sez. I 15 febbraio 2024 n.84, che a sua volta aveva accolto il ricorso n.149/2018 R.G. proposto per la condanna dell’ATER l’Aquila a corrispondere la somma di € 817.160,80 al Comune di Avezzano;.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 111 c.p.a. e ha sospeso l’esecutività della sentenza n. 2310/2026. La decisione è stata fondata sull’entità della condanna pecuniaria e sul rischio di immediata compromissione della programmazione istituzionale dell’ATER. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: esecutività della sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2026, recante condanna dell’ATER al pagamento di € 817.160,80 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda territoriale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ATER ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2026 e ha contestualmente chiesto, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza. La richiesta è stata motivata dall’entità della somma oggetto di condanna e dalla potenziale immediata compromissione della programmazione istituzionale dell’ente qualora la decisione fosse stata eseguita nelle more del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È indicato quale base del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.
art. 111 c.p.a.
Attribuisce, secondo quanto affermato dall’ordinanza, al Consiglio di Stato la competenza a decidere sull’istanza cautelare di sospensione proposta contestualmente al ricorso per cassazione; la domanda è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza.
Massime di principio
- Quando contro una sentenza del Consiglio di Stato è proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività proposta ai sensi dell’art. 111 c.p.a. è decisa dallo stesso Consiglio di Stato.
- L’entità particolarmente significativa della condanna pecuniaria può giustificare la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza quando l’immediata esecuzione sia idonea a compromettere la programmazione istituzionale dell’ente obbligato.
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