Cassazione Penale, Sentenza n. 28100/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27/11/2023 che aveva confermato la pronuncia di primo grado (giudizio abbreviato) di condanna per: bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (distrazione di due macchinari e di consistenti crediti verso società riconducibili al contesto familiare), bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa tenuta della contabilità) e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Il ricorrente ha articolato sette motivi: (1) omessa motivazione circa la presunta vendita regolare dei macchinari alla COMEX e la riconducibilità dei crediti a operazioni lecite; (2) travisamento della prova e mancata valutazione dell'inattendibilità della teste Rolando Elda (richiamando precedente procedimento); (3) pretermissione di elementi di prova a discarico; (4) carenza di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza del dissesto); (5) criticità nella prova del dolo specifico per la bancarotta documentale; (6) mancata riqualificazione dei reati in bancarotta semplice (colposa) e osservazioni sulla qualificazione delle operazioni patrimoniali; (7) insufficiente motivazione circa la sussistenza della colpa grave per il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nei confini dell'inammissibilità, complessivamente infondato e lo ha respinto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione di primo e secondo grado, letta congiuntamente, fosse logica, completa e adeguata: le operazioni di trasferimento dei macchinari fatturate a COMEX ma non pagate e le iscrizioni di crediti verso società riconducibili al ricorrente sono state ritenute sintomatiche di distrazione e di depauperamento del patrimonio della fallita; la documentazione e gli elementi indici permettevano di desumere l'intenzionalità e la finalità di recare pregiudizio ai creditori (dolo generico per la distrazione; dolo specifico per la bancarotta documentale in presenza di indici di fraudolenza e distrazione); la censura sulla testimonianza e la richiesta di riconsiderare il quadro probatorio sono considerate rimaste nel merito e non suscettibili di sindacato in Cassazione salvo travisamento palese, non riscontrato; la mancata tempestiva istanza di fallimento e la prolungazione ingiustificata della vita sociale, unitamente alle operazioni distrattive, giustificano la qualificazione anche sotto il profilo della colpa grave/aggravamento del dissesto. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni di merito.
Norme richiamate
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso per cassazione: i motivi devono essere esposti nei limiti prescritti e il ricorso non può consistere in mera riproposizione di censure già dedotte in appello senza nuova argomentazione.
art. 2740 cod. civ.
Principio secondo cui il patrimonio dell'imprenditore costituisce garanzia per i creditori: la disposizione limita la libertà di disposizione dei beni aziendali e giustifica la tutela penale contro trasferimenti che depauperino la garanzia patrimoniale.
art. 87 legge fallimentare (r.d. 267/1942)
Attribuisce al curatore poteri istruttori e prevede l'obbligo di verità del fallito; in caso di mancato rinvenimento di beni o ricavi la prova può gravare sull'amministratore che deve dimostrare la lecita destinazione dei beni.
art. 216 r.d. n. 267/1942 (bancarotta), prima parte n. 2
Regola la bancarotta documentale: l'omessa tenuta o la sottrazione della contabilità integra la fattispecie fraudolenta quando sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, e il dolo specifico può essere desunto dagli indici di fraudolenza collegati alla vicenda aziendale.
Massime di principio
- Se beni aziendali risultano fatturati a terzi (specie a soggetti riconducibili all'imprenditore) ma non è dimostrato il corrispettivo, i giudici possono ritenere configurata la distrazione anche senza prova formale del pagamento: l'onere di provare la destinazione lecita ricade sull'amministratore.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e la scelta tra versioni contrapposte appartengono al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per travisamenti di prova chiari e non per una diversa valutazione del merito.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo richiesto può essere il dolo generico (volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori), non richiedendo necessariamente la consapevolezza dello stato d'insolvenza.
- L'omessa o la sottrazione della contabilità può integrare bancarotta documentale fraudolenta quando, valutato il quadro complessivo (passivo rilevante, distrazioni di beni, operazioni sospette), emerga la finalità di ostacolare la ricostruzione della gestione e di pregiudicare i creditori (dolo specifico desumibile da indici).
- La richiesta di riqualificazione del reato in colposo (bancarotta semplice) necessita di argomentazioni probatorie solide che escludano l'intenzionalità: la mera deduzione teorica non è sufficiente in Cassazione.
- Il ritardo nel richiedere il fallimento e la protrazione ingiustificata della vita sociale, insieme a operazioni di depauperamento, possono costituire elemento sintomatico di colpa grave o di dolo in relazione all'aggravamento del dissesto.
- In sede di cassazione è necessario concentrarsi su vizi di diritto o su travisamenti evidenti della prova; le censure che ripropongono ricostruzioni alternative dei fatti, già valutate dai giudici di merito, sono in genere inammissibili o infondate.
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