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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Registrazione di decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione non registrata - Assoggettamento all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la registrazione di un decreto ingiuntivo nel quale era enunciata una fideiussione non precedentemente registrata. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3%, sostenendo, in particolare, che la fideiussione fosse un'obbligazione accessoria rispetto al rapporto principale e che, essendo il creditore un soggetto IVA e la prestazione principale soggetta a IVA, dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, quando un atto contiene più disposizioni o negozi giuridici, ciascuno deve essere autonomamente considerato ai fini dell'imposta di registro. La fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo, pur essendo civilisticamente accessoria, conserva ai fini tributari una propria rilevanza impositiva. Poiché la garanzia non rientra nell'ambito di un'operazione originariamente soggetta a IVA, essa è assoggettata all'imposta di registro proporzionale del 3%. Non trova applicazione il principio di alternatività IVA-registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nel caso di un atto che contenga più disposizioni, l'imposta si applica a ciascuna di esse.

    Le diverse disposizioni negoziali contenute in un unico atto devono essere valutate separatamente ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo può essere tassata autonomamente.

  • Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro.

    Il principio di alternatività non esclude l'imposta di registro quando la specifica prestazione, quale la fideiussione, non è essa stessa un'operazione soggetta a IVA. La soggezione a IVA del rapporto principale o la qualifica IVA del creditore non sono sufficienti a impedire la tassazione autonoma della garanzia.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, l'accessorietà civilistica di un'obbligazione non comporta necessariamente la sua irrilevanza fiscale: una garanzia può essere tassata autonomamente se viene enunciata nell'atto.
  • Quando un decreto ingiuntivo enuncia una fideiussione non registrata, l'Amministrazione può assoggettare la garanzia all'imposta di registro proporzionale del 3%.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro va verificato con riferimento alla singola operazione tassata, non soltanto al rapporto principale o alla posizione IVA delle parti.
  • La presenza di un atto giudiziario non impedisce la tassazione di negozi giuridici anteriori non registrati, se questi risultano enunciati nel provvedimento.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra il contratto principale e la fideiussione, verificando autonomamente la natura e il regime fiscale di ciascun negozio.

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