Parere n. 87/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal Consorzio “Il Nodo” soc. coop. soc., contro l’Azienda aanitaria provinciale di Catania, avverso il provvedimento n. 9731 del 12 gennaio 2024, di sospensione delle operazioni di ristorazione collettiva presso il locale cucina della sede operativa in Castel di Iudica, via G. Cascino n. 68, gestita dal predetto Consorzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della nota ASP Catania n. 9731 del 12 gennaio 2024, recante la sospensione delle operazioni di ristorazione collettiva presso la cucina della struttura sita in Castel di Iudica, via G. Cascino n. 68.
Esito
La questione giuridica
Il Consorzio ricorrente ha impugnato la sospensione delle attività di ristorazione collettiva disposta dall’ASP di Catania presso una struttura destinata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento era motivato con la mancanza di certificazioni e requisiti urbanistico-edilizi e di agibilità, l’assenza del titolo autorizzativo per l’accoglienza dei minori, la mancata notifica di inizio attività per la ristorazione collettiva, l’assenza del manuale di autocontrollo, degli attestati formativi e delle tabelle dietetiche, nonché con non conformità strutturali delle attrezzature tali da compromettere la sicurezza alimentare. Il ricorrente ha dedotto violazioni dei principi di buon andamento, imparzialità, buona fede, correttezza e leale cooperazione, degli obblighi partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990, della normativa costituzionale, europea e convenzionale, nonché vizi di incompetenza, difetto dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Nel corso del procedimento è emersa una nota ASP del 3 aprile 2024, con la quale l’amministrazione avrebbe riconosciuto che il provvedimento impugnato era stato adottato sull’erroneo presupposto della regolare iscrizione della struttura in un apposito registro, mentre la struttura oggetto della sospensione non risultava iscritta.
Il parere
Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire un supplemento di istruttoria, da espletarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, diretto a chiarire la documentazione già trasmessa dall’ASP di Catania, con particolare riferimento alla nota n. 78149 del 3 aprile 2024 e agli effetti dell’eventuale riconoscimento, da parte dell’ASP, dell’erroneità del presupposto su cui si fondava il provvedimento impugnato. L’Ufficio legislativo e legale dovrà inoltre riferire sugli esiti delle pertinenti azioni eventualmente proposte dai soggetti interessati. L’espressione del parere è stata quindi sospesa.
Osservazioni
Supplemento di istruttoria sulla documentazione ASP
Prima di pronunciarsi sui motivi di ricorso, il Collegio ha richiesto chiarimenti sulla cospicua documentazione trasmessa dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania e sugli elementi rilevanti per la ricostruzione dei presupposti del provvedimento impugnato.
Nota ASP n. 78149 del 3 aprile 2024
L’istruttoria dovrà esaminare specificamente la nota con cui l’ASP, riscontrando un’istanza di annullamento in autotutela, avrebbe comunicato che la sospensione era stata adottata sull’erroneo presupposto della regolare iscrizione della struttura nel registro pertinente, mentre la struttura oggetto del provvedimento non risultava iscritta.
Esiti delle azioni proposte
L’Ufficio legislativo e legale dovrà riferire sugli esiti delle azioni eventualmente intraprese dai soggetti interessati in relazione alla vicenda amministrativa.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità; il Collegio non si è ancora pronunciato sul motivo.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla partecipazione procedimentale e al giusto procedimento; il Collegio non ha ancora esaminato la censura.
art. 3 l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata per contestare il difetto di motivazione del provvedimento e, in altro motivo, il difetto di istruttoria; il merito non è stato ancora deciso.
art. 28 l.r. Sicilia n. 22/1986
Richiamato dal ricorrente in relazione ai profili urbanistico-edilizi, di agibilità e autorizzativi; nessuna interpretazione è stata ancora resa.
Regolamento (UE) 2017/625
Richiamato dal ricorrente in relazione ai controlli ufficiali e alla sicurezza alimentare; il Collegio non ha ancora valutato la fondatezza delle censure.
Regolamento (CE) n. 852/2004
Richiamato dal ricorrente con riguardo agli obblighi igienico-sanitari e di autocontrollo degli operatori del settore alimentare; il merito è rimasto impregiudicato.
art. 22 l. 328/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei servizi sociali e dell’accoglienza; nessuna valutazione è stata ancora compiuta.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il Collegio non ha esaminato la relativa censura.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamata dal ricorrente senza che il Collegio abbia ancora valutato la relativa deduzione.
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Richiamata dal ricorrente senza esame nel merito da parte del Collegio.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il parere è stato reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; il testo non richiama espressamente la disposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando dagli atti emergano elementi sopravvenuti o documenti potenzialmente idonei a incidere sulla correttezza dei presupposti del provvedimento impugnato, il Collegio può sospendere l’espressione del parere e disporre un supplemento di istruttoria prima di esaminare il merito delle censure.
- La dichiarazione dell’amministrazione secondo cui il provvedimento è stato adottato sulla base di un presupposto erroneo costituisce un elemento istruttorio rilevante che deve essere specificamente chiarito, anche ai fini della valutazione dell’interesse alla decisione e degli eventuali effetti sull’atto impugnato.
- L’istruttoria integrativa deve riguardare non solo la documentazione amministrativa già acquisita, ma anche gli sviluppi procedimentali e giudiziali successivi pertinenti alla controversia.
Sospensione del parere sul ricorso contro la sospensione della ristorazione collettiva
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un consorzio di cooperative sociali contro l’Azienda sanitaria provinciale di Catania. Il ricorso riguarda la sospensione delle operazioni di ristorazione collettiva presso la cucina di una struttura destinata all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Premesse e vicenda amministrativa
Il Consorzio gestisce comunità di alloggio e strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. In seguito a un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Castel di Iudica, adottata a causa di un fenomeno franoso, i minori ospitati presso una struttura sono stati trasferiti in un diverso immobile, sito in via G. Cascino n. 68.
L’ASP di Catania ha quindi adottato la nota n. 9731 del 12 gennaio 2024, disponendo la sospensione della ristorazione collettiva presso i locali cucina della nuova sede operativa.
Ragioni del provvedimento impugnato
La sospensione è stata motivata con una pluralità di profili, tra cui:
- assenza di certificazioni e dei requisiti urbanistici per la destinazione d’uso ricettiva o residenziale;
- mancanza del certificato di agibilità;
- assenza del titolo autorizzativo regionale per lo svolgimento dell’attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
- mancata notifica della comunicazione di inizio attività per la ristorazione collettiva;
- assenza del manuale di autocontrollo;
- mancanza degli attestati di formazione e delle qualifiche professionali del personale addetto;
- assenza delle tabelle dietetiche previste per la ristorazione collettiva dei minori;
- non conformità strutturali delle attrezzature, ritenute incidenti sulla sicurezza alimentare.
Motivi del ricorso
Il Consorzio ha dedotto, in sintesi, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, buona fede, correttezza e leale cooperazione, nonché degli obblighi di partecipazione procedimentale previsti dagli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Sono state inoltre prospettate censure relative alla violazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della CEDU e dell’articolo 1 del relativo Protocollo addizionale, oltre a vizi di incompetenza, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta.
Il ricorrente ha richiamato anche la disciplina regionale e unionale concernente i servizi sociali, l’accoglienza e i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, compresi il regolamento (UE) 2017/625 e il regolamento (CE) n. 852/2004.
Elementi sopravvenuti rilevanti
Nel corso della vicenda è emersa la nota ASP n. 78149 del 3 aprile 2024, adottata in risposta a un’istanza di annullamento in autotutela. Secondo quanto riportato nel parere, l’ASP avrebbe rilevato che l’iscrizione nel registro della struttura di contrada Dragonia, oggetto dell’ordinanza sindacale, era stata sospesa e che la struttura di via G. Cascino n. 68, oggetto del provvedimento impugnato, non risultava iscritta.
La stessa ASP avrebbe comunicato che la sospensione era stata adottata sull’erroneo presupposto che la struttura fosse regolarmente riconosciuta. Tale elemento è stato ritenuto meritevole di specifici chiarimenti prima della decisione.
Valutazioni del Collegio
Il Collegio non ha ancora esaminato i motivi di ricorso e non ha quindi stabilito se la sospensione della ristorazione collettiva sia legittima o illegittima.
Ha ritenuto necessario acquisire un supplemento di istruttoria dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. L’integrazione dovrà chiarire:
- il contenuto e la rilevanza della documentazione già trasmessa dall’ASP di Catania;
- il significato e gli effetti della nota ASP n. 78149 del 3 aprile 2024;
- la correttezza dei presupposti fattuali posti a base del provvedimento impugnato;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese dai soggetti interessati.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. L’espressione del parere sul ricorso straordinario è stata sospesa e non è stata adottata alcuna decisione di accoglimento, rigetto o altra definizione del ricorso. La valutazione di merito resta subordinata all’acquisizione dei chiarimenti e degli elementi istruttori richiesti.
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