Cassazione Penale, Ordinanza n. 39665/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva revocato la detenzione domiciliare già concessa. Dalla motivazione della decisione impugnata emerge che la revoca era stata disposta perché era venuta meno la disponibilità della convivente ad accoglierlo nella propria abitazione, in conseguenza dei comportamenti tenuti dal condannato durante la misura alternativa. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che, nella sostanza, esso mirava a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già apprezzati dal giudice di sorveglianza, proponendo una lettura alternativa dei fatti e contestando la ritenuta non verosimiglianza della nuova disponibilità della compagna ad ospitarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, per un verso, dirette a sollecitare apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, per altro verso, manifestamente infondate. Ha inoltre confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva fondato la revoca della detenzione domiciliare sul venir meno del domicilio e aveva reputato non credibile la prospettata nuova disponibilità della compagna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sul profilo di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti escluso il profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Il richiamo è utilizzato per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano ravvisabili ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o degli elementi fattuali già scrutinati dal giudice di sorveglianza.
- La revoca della detenzione domiciliare è legittimamente fondata sul venir meno del domicilio idoneo all'espiazione della misura, quando venga meno la disponibilità dell'immobile o del convivente che ospitava il condannato, purché la motivazione del giudice di merito sia coerente e immune da vizi logici.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa e non decisiva degli elementi processuali rispetto a quella, logicamente argomentata, posta a base del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni idonee a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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